La legge regionale in questione regolamenta l’attività di rappresentanza presso il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale d’Abruzzo, dei ‘gruppi di interessi particolari’ ossia dei gruppi portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica. Scarica il testo della legge.
L'attività di rappresentanza di interessi particolari (attività di lobbying) già praticata a tutti i livelli, europeo, nazionale, regionale e locale, non è disciplinata dall'ordinamento italiano, a parte Toscana e Molise, e nonostante oltre trenta tentativi a livello parlamentare (e uno del Governo prodi) negli ultimi 30 anni. Il progetto di legge si compone di 7 articoli. L'articolo 1 è dedicato alle finalità, l'articolo 2 reca le definizioni.
L'articolo 3 detta la disciplina dell'accreditamento mediante l'iscrizione nel Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari. Il Registro è istituito presso il Consiglio regionale «che ne garantisce, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale».
L' articolo 4 disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro. L' articolo 5, sui diritti dei rappresentanti di interessi particolari, prevede che l'attività di rappresentanza di interessi particolari può riguardare atti proposti o da proporre all'esame del Consiglio regionale. Inoltre entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale definisce le forme e le modalità di esercizio l'attività di rappresentanza di interessi particolari relativamente agli atti di propria competenza.
L'articolo 6 reca la disciplina delle sanzioni. Nel caso in cui i rappresentanti dei gruppi di interesse esercitino, nei confronti dei decisori pubblici, forme di pressione tali da incidere sulla loro libertà di giudizio e di voto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in conformità ai criteri predeterminati con propria deliberazione, commina una sanzione sulla base della gravità della violazione stessa.
L'articolo 7, recante disposizioni transitorie, prevede che in sede di prima attuazione, i gruppi di interesse possono chiedere di essere accreditati mediante l'iscrizione nel Registro entro sei mesi dalla data della entrata in vigore.
La norma presenta alcune lacune con specifico riferimento - ad esempio - alla conseguenza delle eventuali sanzioni nei confronti di chi non rispetta la norma e sui "minori diritti" dei non iscritti e per l'attività di lobbying portata avanti senza iscriversi, che invece vista la presenza di una norma di questo genere dovrebbe rappresentare un obbligo. Mancano poi una serie di obblighi di trasparenza per i lobbisti e per gli organi regionali: non si prevede infatti alcuna rapportistica da parte di entrambi.
Da valutare invece con favore l'introduzione all'art. 4 della regola sulla revolving door, che prevede un periodo di due anni per potersi iscrivere nelr egistro in qualità di lobbista dopo aver abbandonato la carica di Consigliere o Assessore. peccato che in caso di esercizio dell'attività non siano previste sanzioni. il che in realtà rende questa specifica inutile.
Sempre l'articolo 4 però introduce il principio secondo cui si possono iscrivere al Registro "i gruppi di interesse la cui organizzazione interna sia regolata dal principio democratico". Questa purtroppo è la pietra tombale di una norma la cui impostazione avrebbe potuto invece aprire barlumi di trasparenza nel panorama regolatorio lobbistico italiano, che attualmente vede esistenti le sole leggi regionali di Toscana e Molise. Ma quella abruzzese, come le due precedenti, a causa proprio dell'impostazione inserita nell'articolo 4, è destinata ad essere un nuovo buco dell'acqua, finendo infatti per escludere aziende (a meno che non passino non attraverso le "classiche" organizzazioni di rappresentanza), società di consulenza e professionisti. Errore madornale se davvero si voleva una reale trasparenza.
Soddisfatto il consigliere Riccardo Chiavaroli (Esperto di comunicazione, laureato in psicologia, eletto nel listino collegato al presidente Giovanni Chiodi) che ha presentato la proposta di legge intitolata 'Disciplina sulla trasparenza dell’attività politica e amministrativa e sull’attività di rappresentanza di interessi particolari'. «La legge», spiega l'esponente della maggioranza, «oltre a i suoi aspetti operativi, sancisce finalmente un punto fermo di carattere sociale : l’attività di ‘lobbying’ non è di per sé un fatto negativo, anzi rappresenta una opportunità per tutti, se esercitata alla luce del sole e secondo norme precise. Non mi illudo», continua "che la sola legge possa evitare il rischio malaffare o l’ingerenza di gruppi clandestini ed affaristici nella vita politica regionale, tuttavia ritengo che la mia legge potrà essere un primo vero passo per far emergere i legittimi portatori di interessi specifici a detrimento delle cricche di vario genere".
Soddisfazione invece che secondo noi non ha proprio motivo di esistere.
Franco Spicciariello - LI.Info