Nel nostro Paese, per quanto si avverta che le relazioni istituzionali si basino su rapporti troppo confidenziali tra vertici del settore privato e decisori pubblici, paradossalmente, abbiamo meno diritto degli altri paesi di lamentarci della situazione, dal momento che una regolamentazione in materia non esiste. Anche se il nostro ordinamento precisa l'incompatibilità tra alcune cariche pubbliche e alcune posizioni di vertice nel settore privato, non si preoccupa di delineare chiaramente la disciplina.
Pochi sono i casi in cui si può rintracciare un tentativo di regolamentazione del fenomeno del revolving door in Italia.
Un caso quasi isolato è rappresentato dalla normativa attuale che regolamenta AEEG e AGCOM, prevede quattro anni di cooling off per chi voglia passare dall'autorità indipendente a cariche in aziende private.
La legge istitutiva dell'Agcom, la n.249/1997, rifacendosi all'art.2 comma 8 della legge 481/1995, afferma che “I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.”
Le autorità indipendenti sono regolate, appunto, da una delicata disciplina atta ad evitare conflitti di interessi derivanti da influenze del settore privato sul pubblico e viceversa. In particolare, per quanto affermato da un documento del Piano nazionale Anticorruzione, “le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico nel tentativo di evitare conflitti di interessi, sono tenute, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.legs. n. 165/2001, a impartire direttive interne affinché nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente”. Inutile specificare che la norma è il più delle volte aggirata.
A differenza di queste Authority, la legge istitutiva della CONSOB, n. 216/1974, non prevede assolutamente un periodo di riposo, anzi, sancisce l'incompatibilità tra cariche private e pubbliche, ma permette ai vertici di riprendere il posto lasciato nel settore privato appena finito il loro mandato: “Il presidente ed i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, nè essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci, revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nè essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.
Cosa dire di quanto stabilito dall'art. 4 della legge della regione Abruzzo sull'attività di rappresentanza dei gruppi di interessi presso gli organi di Giunta e Consiglio regionali, che prevede un periodo di inattività di due anni, tra l'abbandono della carica di Consigliere o Assessore e l'iscrizione al registro dei lobbisti. Un buco nell’acqua, perché c’è un problema: non sono previste sanzioni in caso di violazione della norma.
Numerosi sono stati i tentativi di regolamentazione del fenomeno del revolving doors. Vista l'agenda del Governo, la speranza può essere che la legge anticorruzione 190/2012 trovi attuazione, con le sue precise specifiche per evitare i fenomeni di pantouflage-revolving doors: due anni di riposo per i decisori pubblici che vogliono diventare lobbisti.