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Ddl lobby, emendamenti a go go
Scritto il 2016-05-03 da Redazione su Italia

Tanto tuonò che piovve (forse). Per ora sono solo emendamenti quelli che piovono sul ddl lobby da due anni in discussione in Commissione Affari Costituzionali al Senato, che sembra - ripetiamo, sembra - avviarsi verso un confront serio e forse anche ad un'approvazione, dopo la fuga in avanti della Camera col suo (limitato) Registro dei portatori di interessi.

Traffico d'influenza: non è illecito ciò che è lecito

Il più interessante, e probabilmente fondamentale, è l'emendamento presentato dal senatore Pd Gianluca Susta, che va a specificare nel reato di traffico di influenze illecite che "non è illecita l'attività di rappresentanza degli interessi svolta in forma professionale, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, presso le istituzioni e le amministrazioni pubbliche e finalizzata alla partecipazione democratica ai processi decisionali ovvero all'elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche, nel perseguimento di obiettivi leciti, anche di natura non economica".

Un Registro per tutte le istituzioni

Regolare anche l'attività di lobbying svolta nei confronti dei decisori politici degli enti locali, come i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali; i presidenti e i consiglieri delle Province e delle Città metropolitane; i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali. E' quello che chiede un emendamento presentato dal senatore Pd Francesco Verducci, cui si aggiunge quello dalla senatrice Pd Laura Puppato  che vorrebbe estendere la valenza nei confronti di "collaboratori parlamentari" e "consiglieri parlamentari, componenti e vertici degli enti pubblici economici e non economici, consiglieri regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano".

Ma l'emendamento Verducci va a sostituire l'intero articolo 2 sulle definizioni, aggiungendo ex novo la definizione di "portatori di interessi particolari": "i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di relazioni  istituzionali per la rappresentanza di interessi, nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto" lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. A differenza della definizione attuale di "attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi", definita solo come "ogni attività diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti, richieste di incontri", la proposta Verducci è molto più articolata e si rivolge a chi svolge l'attività "professionalmente" (come già accaduto per il provvedimento della Camera e come richiesto in altro emendamento dalla senatrice Pd Laura Fasiolo). La proposta esclude dalla definizione "le semplici richieste di informazioni sull'iter di un provvedimento legislativo o amministrativo, la partecipazione ad audizioni o a riunioni convocate o sollecitate" dai decisori pubblici.

Articolata e più inclusiva anche la definizione di "rappresentanti di interessi". Oggi il ddl li definisce come i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi, rimandando a quella definizione. Dunque per Verducci i lobbisti sono "i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, direttamente o indirettamente, su incarico dei portatori di interessi particolari, come definiti alla lettera, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici, nonché i soggetti che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi".

Diversa invece la proposta dei senatori Giuseppe Marinello (AP), presidente della commissione Ambiente, e   Antonio Milo (Conservatori e riformisti), che specifica come la rappresentanza di interessi sia la "attività, non sollecitata da decisori pubblici".

Palla all'ANAC?

Sempre la senatrice Puppato  vorrebbe affidare all'Anac l'attività di controllo sulla trasparenza e la partecipazione dei rappresentanti di interesse ai processi decisionali pubblici. Attualmente il ddl affida questo compito ad un Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, da istituire ad hoc, che un emendamento del senatore di Forza Italia, Lucio Malan, vorrebbe eliminare, senza però specificare a chi andrebbe il controllo!

Codice di condotta per lobbisti

La senatrice Puppato vorrebbe inserire tra i dati che i lobbisti dovranno riportare nella relazione annuale da consegnare al Comitato di vigilanza anche "le somme o altre utilità eventualmente elargite a titolo di erogazione liberale in favore di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, nei limiti della normativa vigente, nonché una dichiarazione che dette elargizioni non sono legate al conseguimento dell'interesse rappresentato". Ma il senatore Pd Francesco Russo chiede l'istituzione nel codice di condotta dei lobbisti del "divieto di offrire al decisore pubblico qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore a 150 euro l'anno"; e il "divieto di elargire a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale", in pratica vietando quindi il finanziamento diretto della politica da parte dei lobbisti registrati. Ossimori.

L'emendamento Russo sostituirebbe per intero l'articolo 5 del ddl che attualmente lascia ai lobbisti il compiti di definire un codice di condotta e di depositarlo insieme all'iscrizione al registro, precisando cosa deve prevedere il codice di condotta che nell'emendamento viene definito come un vero e proprio "codice deontologico". Il codice dovrà essere adottato dall'Anac e, oltre ai due divieti già menzionati, dovrà prevedere tra le alter cose: il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'amministrazione nei loro rapporti con terzi; l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nominativo ovvero con il nominativo che risulta nel Registro, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi promossi;  l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico; l'obbligo di rispettare i doveri di riservatezza nell'esercizio dell'attività; l'obbligo di fornire ai decisori pubblici informazioni corrette e non fuorvianti; il divieto di esercitare pressioni indebite (non è chiaro cosa voglia dire) nei confronti dei decisori pubblici. Il codice deontologico dovrà indicare infine "le sanzioni in caso di inosservanza dei doveri dei rappresentanti di interessi" e "le modalità di applicazione".

O studi o fai il praticantato

Alessandro Maran e Francesco Verducci hanno presentato due emendamenti simili che mirano a inserire tra i requisiti per l'iscrizione al registro dei lobbisti il "possesso di una laurea specialistica o di un titolo specialistico equipollente ovvero dimostrare di aver maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto al Registro". La proposta emendativa Maran, tra i requisiti, prevede anche la possibilità di aver acquisito esperienza "alle dipendenze di un gruppo parlamentare".

Commissioni trasparenti

Tra le novità in ottica "positive", e cioè dei vantaggi che i soggetti trarrebbero dall'iscrizione ci sarebbe - secondo alcuni emendamenti presentati da Pd, Cor e Ala - la possibilita per i lobbisti di assistere alle procedure informative e istruttorie del procedimento decisorio nelle forme stabilite dalla disciplina dell'organo competente. Inoltre, secondo quanto richiesto da due emendamenti dei senatori Pd Francesco Verducci e Francesco Russo, "Il decisore pubblico non può rifiutare di conoscere le proposte, le richieste, i suggerimenti e ogni altro genere di informazione, purché pertinenti all'oggetto dei processi decisionali, presentati dal rappresentante di interessi iscritto nel Registro". Gli stessi emendamenti prevedono anche che "il decisore pubblico non può altresì rifiutare le richieste di incontro inoltrate da rappresentanti di interessi iscritti al Registro, se non attraverso risposta motivata, anche telematica".

Diritti e divieti per i collaboratori parlamentari

Un emendamento del Pd - a prima firma Annamaria Parente ma sottoscritto da altri 28 senatori tra cui qualche M5s - vuole inserire  la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del parlamento e i loro collaboratori. A prevederlo è , presentato al ddl lobby in commissione Affari costituzionali Senato. L'emendamento inserisce l'incarico di collaboratore parlamentare tra quelli che fanno scattare l'incompatibilità con l'attività di lobbying (e qualche collaboratore  non sarà affatto contento...) e, contestualmente, aggiunge un capo II-bis per disciplinare il mestiere. Nello specifico l'emendamento regola anche il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori e rinvia agli uffici di presidenza delle Camere il compito di disciplinare le modalità retributive dei collaboratori La retribuzione - secondo quanto si legge nell'emendamento - "non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti".

Ancora audizioni

Secondo quanto riporta Public Policy, la settimana prossima inizierà, in commissione Affari costituzionali al Senato, un breve ciclo di audizioni sul ddl Lobby. Al termine delle audizioni, qualora emergessero esigenze particolari, potrebbe essere riaperta una breve finestra - al massimo 48 ore - per la presentazione di ulteriori emendamenti. 

Amazon Italia ha nominato nel ruolo di Senior Public Policy Manager Franco Spicciariello, che va quindi a guidare le relazioni istituzionali centrali e locali del gigante dell’e-commerce e non solo.Amazon, dalla scorsa estate il maggior retailer al mondo, è una presenza importante nel mercato italiano, anche a seguito dei notevoli investimenti che hanno portato allo sviluppo dei propri Centri di Distribuzione a Castel San Giovanni nel novembre 2011, il proprio Customer Service a Cagliari nel 2013, oltre ad essere presente con i propri uffici anche a Milano dall’ottobre 2012, con un totale di oltre 700 persone in tutta Italia. Una presenza sempre più diffusa quindi, che ha portato l’azienda americana, fondata da Jeff Bezos nel 1995, ad ingaggiare il suo primo responsabile per i rapporti istituzionali in Italia.Spicciariello, manager classe 1972, si è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Comunicazione presso l’università LUMSA di Roma – dove oggi è docente di “Teorie e tecniche del lobbying istituzionale” alla facoltà di Giurisprudenza - specializzandosi poi presso Harvard e University of Massachusetts di Boston, e iniziando lì la propria carriera quale assistente parlamentare presso la State House del Massachusetts.Tornato in Italia, ha seguito le relazioni istituzionali di Confcooperative, a riporto del Segretario Generale, per poi andare ad occupare il ruolo di Head of Lobbying della società di consulenza di public affairs Reti Spa. Successivamente è stato ingaggiato da Microsoft Italia nel ruolo di Government Affairs Manager, posizione nella quale ha seguito le relazioni istituzionali locali e supportato il business verso il Public Sector.Nel 2008 fonda Open Gate Italia - di cui ora lascia il CdA - con altri due soci: l’ex capo delle strategie di Wind, Laura Rovizzi, e all’ex direttore della comunicazione di Sky, Tullio Camiglieri. Prima società italiana focalizzata sull’integrazione fra public & regulatory affairs e comunicazione strategica, la portano in pochi anni sul podio delle società di lobbying italiane, anche grazie ad alleanze internazionali con gruppi quali Grayling e Instinctif. In OGI Spicciariello ha seguito principalmente le practices ICT, sistema delle accise, food e sports business, con focus sulle attività di public affairs, PR e digital lobbying.   

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Analizzare l'articolo 346 bis del codice penale per capire che il reato attribuito a Federica Guidi si basa sul nullaIl reato di traffico di influenze illecite è come la corazzata Potemkin del film di Fantozzi, una boiata pazzesca: la si può girare come si vuole, ma alla fine i conti non tornano, perché è costruito sul nulla”. Non gira attorno alla questione Tullio Padovani, professore di Diritto penale all’Università Sant’Anna di Pisa, avvocato protagonista di accese battaglie legali in difesa di manager come Marco Tronchetti Provera e banchieri come Giuseppe Mussari (processo Monte dei Paschi). Per capire a pieno perché il reato che ha scatenato le dimissioni del ministro dello Sviluppo, Federica Guidi, sia in realtà basato sul “nulla”, occorre chiarire la fattispecie di cui si sta tanto parlando, disciplinata dall’articolo 346 bis del codice penale: è colpevole di traffico di influenze illecite colui (spesso definito “faccendiere”) che sfruttando la relazione con un pubblico ufficiale si fa dare o promettere “indebitamente” denaro da un privato per spingere il funzionario amministrativo a compiere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio, in favore del privato stesso. Un reato molto prossimo a quello previsto dall’articolo 346, compiuto dal millantatore che però, a differenza del “faccendiere”, è un semplice “venditore di fumo”, dal momento che non può disporre realmente di una relazione con il pubblico ufficiale. Dall’art. 346 bis possono dunque emergere due ipotesi di reato, due “gambe” come le definisce Padovani, entrambe incardinate su un terreno giuridico piuttosto farraginoso. La prima ipotesi è che il “faccendiere” si faccia pagare da un privato per influire sull’attività di un pubblico ufficiale, senza però l’intenzione di corromperlo. Una semplice attività di mediazione, ossia di lobbying, fino a prova contraria non illegale, in cui si tenta di convincere per esempio un parlamentare della bontà pubblica di una determinata decisione. Quand’è che quindi questa attività costituisce reato? Quando – recita l’art. 346 bis – l’attività viene svolta in maniera “indebita”, e qui, spiega Padovani, casca il primo asino: “E’ un requisito che i penalisti chiamano di illiceità speciale: la condotta per diventare penalmente illecita deve già esserlo di per sé, ma per poter definire un illecito ci vuole una legge che chiarisca cos’è una mediazione, legge da noi inesistente”. Con la conseguenza che spetta al magistrato colmare, con ampi margini di discrezionalità, il vuoto normativo. Non solo: il mediatore, una volta ottenuti i soldi dal privato, potrebbe in realtà anche decidere di non influire sul pubblico ufficiale. Si potrebbe insomma avere alla fine un soggetto condannato per traffico di influenze illecite, ma che in verità non ha mai cercato di condizionare l’amministratore pubblico.La seconda ipotesi di reato prefigurata dall’art. 346 bis è quella in cui il mediatore riceve del denaro anche per corrompere il pubblico ufficiale. Attenzione, però: per rimanere nell’ambito del traffico di influenze illecite, e non sfociare invece nel reato di corruzione, il denaro fornito al mediatore per corrompere il funzionario pubblico non deve essere effettivamente consegnato o promesso a quest’ultimo. “Si costituisce – spiega Padovani – un’attività meramente preparatoria del delitto di corruzione, che quindi non si completa. L’inghippo sta che l’incriminazione poggia tutta sulla finalità, ma la finalità sta nella testa della gente, e come fai a stabilirla?”. Da qualunque parte la si guardi, insomma, la norma palesa ambiguità preoccupanti in relazione alla certezza del diritto: “Si è di fronte a una fattispecie di reato che sembra esistere ma non esiste”, commenta il professore, perché “non ha uno spazio applicativo definito”, né sul primo fronte, quello della mediazione (dove manca una legge che fissi le categorie di lecito e illecito), né sul secondo fronte, quello della “corruzione abortita”, da dimostrare rintracciando oscure “finalità” corruttive. L’articolo 346 bis ha insomma “un grado di consistenza paragonabile agli zombie del film ‘La notte dei morti viventi’”, ribadisce Padovani. “Una boiata pazzesca”, sorride. Arriviamo così alla vicenda specifica del ministro Guidi, al quale – pur non essendo al momento indagato – viene rimproverato di aver inserito nella legge di Stabilità del 2015, su pressione del suo compagno e imprenditore Gianluca Gemelli, l’emendamento che sbloccava il progetto d’estrazione petrolifera Tempa Rossa, favorevole alla Total, che avrebbe poi “ripagato” l’intermediazione di Gemelli affidando un subappalto a una delle sue aziende. Una vicenda che, posta in questi termini, secondo Padovani lascia “disorientati”, perché è difficile capire a cosa si riferiscono i pm: “Il giudice penale non può stabilire se quell’atto andava bene o no, non può sindacare il merito di una decisione politica. E poi di cosa parliamo? E’ stato Renzi a dichiarare pubblicamente di aver inserito l’emendamento nella legge, e non la Guidi”. “Non riesco a credere che tutta la vicenda sia stata costruita solo su questo – aggiunge il professore – quindi credo, anzi voglio sperare, che la procura di Potenza si sia concentrata pure su altre ipotesi di reato, anche perché se hanno chiesto misure cautelari, il 346 bis c’entra come un cavolo a merenda”. Purtroppo, però, “i giornalisti vengono attratti da questo nome che circola, ‘influenze illecite’, e perdono di vista la luna che sta dietro il dito”. Dove la luna, in questo caso, è costituita dall’insieme dei reati su cui indagano i pm e che evidentemente ancora non sono finiti sui giornali, e dove il dito, invece, è rappresentato dal traffico di influenze illecite, un reato con “consistenza criminosa inafferrabile”, peraltro di modesta entità (prevede una pena da 1 a 3 anni). E allora perché è stato inserito nel codice penale? “Perché faceva tanto fine, tutti parlavano del traffico di influenze e allora mettiamocela anche noi una normettina nel codice, così rinfreschiamo la stanza, mettiamo un mobile nuovo. Ma poi ci rendiamo conto che un mobile senza cassetti non serve a niente”.   

Imprese - Lobbyingitalia

Tutti i disegni di legge sono fermi, a dispetto delle intenzioni più volte dichiarate, così come la legge sul conflitto di interessi. Ma ora il governo, per riscattarsi dal caso Guidi, dice di volere intervenire"Dobbiamo cercare di arrivare ad avere una legge», dice Maria Elena Boschi. Come impegno è un po’ poco, ma il messaggio che il ministro vuole mandare dalle poltrone dello studio di Porta a porta è che il governo intende accelerare sulla legge che dovrebbe regolare il rapporto tra i parlamentari e i lobbisti, i portatori di interessi che lavorano per aziende, multinazionali, categorie professionali o sociali.Legge che non c’è e la cui assenza è illuminata dalla vicenda di Federica Guidi, dalle telefonate tra l’ex ministro dello Sviluppo economico, già accusata di conflitto di interessi per via dell’azienda di famiglia, Ducati Energie, e il suo compagno, Gianluca Gemelli, accusato di «traffico di influenze illecite».L'accusa di Gemelli cita l’articolo 346 bis del codice penale, un reato voluto dal ministro Cancellieri che però da solo non regolamenta le molteplici forme con cui le lobby si interfacciano con le istituzioni, ed è insufficiente a definire i confini di quella che potremmo considerare un’attività di lobby positiva, come nota Pier Luigi Petrillo, professore di Teorie e tecniche del lobbying alla Luiss Guido Carli di Roma: «Si è introdotto il reato di traffico, che descrive il lobbying illecito, senza tracciare prima i confini del lobbying lecito».Per ora però le intenzioni, ribadite da Boschi, non hanno prodotto molto. Sono quasi due anni che la commissione Affari costituzionali del Senato ha in mano una serie di testi sulla materia, più o meno stringenti. Ed è quasi un anno che tra le dodici diverse proposte è stato individuato un testo base, quello dell’ex Cinque Stelle Luis Orellana, su cui sono stati presentati circa 250 emendamenti.«Ma non sono neanche ancora stati raccolti in un fascicolo», dice all’Espresso Orellana, «tant’è che non ho potuto ancora leggerli, non essendo io membro della prima commissione». Dopo le dichiarazioni di Maria Elena Boschi i più scommettono che la presidente Anna Finocchiaro faccia riprendere l’iter, perché nel merito non se ne discute da giugno 2015, salvo l’impegno messo a verbale nella seduta del 25 novembre scorso, quando la commissione si riprometteva di «riprendere l’esame del disegno di legge».Cosa mai successa. Tra gli aspetti positivi del testo di Orellana c’è il cosiddetto divieto “revolving doors": il rappresentate o il dirigente dell’istituzione pubblica, se cambia lavoro, non potrà diventare lobbista, almeno per due anni.A parziale discolpa dei senatori bisogna dire che la commissione ha prima dedicato molti mesi alla riforma costituzionale e poi ora ha sotto esame, tra le altre, la legge sul conflitto di interessi già approvata alla Camera (anche questa sarebbe stata utile nel caso Guidi, anche se il testo in questione non avrebbe impedito la nomina della vicepresidente di Confidustria) e la riforma della legge sul sostegno all’editoria. Comunque, mentre si attende di capire come il governo voglia concretizzare l’impegno dichiarato e se la commissione del Senato possa accelerare, la Camera dei deputati potrebbe esser la prima a intervenire.Un testo fotocopia di quello di Orellana è stato infatti presentato anche Montecitorio dalla deputata di Scelta Civica Adriana Galgano, anche se il successo per ora è lo stesso. Scarso: presentata a ottobre 2015, assegnata alla prima commissione, l'iter non è cominciato. Più fortunato potrebbe esser invece Pino Pisicchio. La giunta per il regolamento, infatti, venerdì 8 aprile chiude il termine per la presentazione degli emendamenti al testo che porta la firma del deputato centrista e che punta a istituire «un registro dei soggetti che svolgono attività di relazione istituzionale nei confronti dei deputati». Sarebbe solo un protocollo, e durerebbe solo fino alla fine della legislatura (questo perché altrimenti dovrebbe passare al voto dell’aula) ma sarebbe un primo passo avanti: «Molto piccolo», commenta Orellana, «perché a differenza di quello che potrebbe fare una legge vera e propria riguarda solo i deputati e non tutti gli altri decisori pubblici su cui i portatori di interessi esercitano le loro legittime pressioni. Non c’è il governo, tanto per cominciare e quindi non ci sarebbe stata la Guidi, e non ci sono i dirigenti dei ministeri che spesso sono più preziosi di noi parlamentari». «Entro la fine di aprile possiamo approvarlo», dice comunque Pisicchio. E almeno sapremmo chi può entrare a Montecitorio oltre ai deputati e ai giornalisti.Con il protocollo della Camera, non si risolve certo il tema degli incontri fuori dalle istituzioni, né il tema dei finanziamenti delle aziende alla politica, che d’altronde non risolve neanche il testo Orellana che prevede sanzioni per chi non si iscrive ai registri e l’obbligo per i portatori di interessi di pubblicare un annuale report su chi si è incontrato e perché. «Si potrebbe inserire anche l’obbligo di un report per i decisori pubblici», ragiona Orellana con l’Espresso, «così da incrociare i dati e verificare le dichiarazioni, ma certo gli incontri informali, a casa o in un caffè, si potrà sempre trovare il modo di tenerli segreti». Quello di Pisicchio sarebbe comunque un passo verso un registro sul modello delle istituzioni europee, dove c’è il “Registro per la Trasparenza”, un database dove sono iscritte quasi 10mila lobby, di tutti i Paesi, Italia inclusa. Se ne iscrivono 50 ogni settimana tra uffici di consulenza, gruppi di categoria, di settore, dell'industria o studi legali, liberi professionisti, associazioni professionali, charity e ovviamente ong e gruppi religiosi.E proprio al modello europeo pensa il professor Petrillo che ancora a Annalisa Chirico de Il Foglio dice: «Non serve l’ennesimo albo professionale, io li abolirei tutti. Basterebbe introdurre un registro, sul modello europeo, fissando criteri di accesso trasparenti». Parlamentari e ministri, però, dovrebbero poi esser obbligati «a tenere un’agenda conoscibile degli incontri con i portatori di interesse». Il cittadino così potrebbe valutare la frequenza degli incontri e gli effetti sulle norme approvate. Sui finanziamenti, invece: «Le lobby non dovrebbero finanziare le campagne elettorali», dice ancora il professore. Ma qui l’orientamento è diverso. Nessuna delle leggi presentate affronta il tema, che d’altronde è stato normato con la riforma del finanziamento dei partiti, mantenendo solo il 2 per mille come forma di finanziamento pubblico e consentendo i finanziamenti privati anche da società e associazioni.Fonte: Luca Sappino, L'Espressohttp://goo.gl/EiQrGo

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