Più trasparenza anche per i decisori pubblici e esatta definizione degli oneri statali derivanti dall'istituzione di un Registro dei lobbisti: sono queste le principali modifiche all'emendamento 47.0.9 al ddl Concorrenza, attualmente in discussione presso la 10a Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato.
L'emendamento, presentato dai senatori Orellana e Battista (Gruppo per le Autonomie), introduce un nuovo articolo 47-bis dal titolo "Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici".
La riformulazione è arrivata dopo la pronuncia della Commissione Bilancio del Senato che nei giorni scorsi ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - quello relativo all'equilibrio di bilancio - la prima formulazione (di cui potete trovare qui il testo: Emendamento lobby ddl Concorrenza_testo1_inammissibile).
Il nuovo testo presenta poche modifiche, una delle quali molto importante che va a colmare una lacuna del testo iniziale. Si tratta del nuovo comma 11, relativo agli obblighi di rendicontazione mensile degli incontri avvenuti con i lobbisti o portatori di interessi per i decisori pubblici . Inoltre, è introdotto l'obbligo di dichiarare la situazione patrimoniale e l'appartenenza a associazioni o movimenti:
11. Il decisore pubblico è tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, l'appartenenza ad associazioni o movimenti, nonché, con cadenza mensile, l'elenco dei rappresentanti di interessi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale. Il Comitato rende pubblici tali dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito internet dedicato.
E' stato poi introdotto il comma 19, relativo alla definizione degli oneri derivanti dalle disposizioni relative all'istituzione del Registro dei portatori di interesse, di cui al comma 4. In particolare, gli oneri per lo Stato sono definiti in 500.000 euro a decorrere dal 2016, detratti dal Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2016:
19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutati in 500.000 euro, a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
Qui potete trovare il testo completo dell'emendamento riformulato, su cui la Commissione Bilancio deve ancora esprimersi: Emendamento lobby ddl Concorrenza_testo2. Al momento la Commissione ha sospeso il proprio giudizio su tutte le riformulazioni.
Impressioni: che il testo sia un buon passo in avanti verso una normativa nazionale sul lobbying è un dato di fatto. Segnale ancora più incoraggiante di una reale volontà politica di legiferare sul tema è la riformulazione e reiterazione dell'emendamento dopo la bocciatura del primo testo da parte della commissione Bilancio. Di certo sarebbe stato molto più ambizioso inserire previsioni già presenti in altri sistemi (in particolare quelli anglosassoni) come la specifica inclusione nei rappresentanti di interessi di ONG e associazioni di enti, l’inclusione della dicitura “portatori di interessi”, per evitare che ci si riferisca unicamente ai consulenti, il divieto di success fee tratto dalla normativa canadese, l'obbligo di consultazione telematica, l'introduzione di disposizioni provvisorie per far entrare subito in vigore le norme, l'eliminazione dell’esclusione dei giornalisti professionisti e pubblicisti.. Non è comunque da escludere che possano intervenire modifiche integrative al testo da parte del Relatore.
Ma il principio del "passo dopo passo" potrebbe fare al caso dei lobbisti, con l'approvazione di una legge che consentirebbe alla democrazia di svolgersi in modo più trasparente e partecipativo.




































