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Assolobbisti Spagna: lobbying è far diventare generale l’interesse particolare
Scritto il 2015-09-22 da Redazione su Europa

Maria Rosa Rotondo si definisce una lobbista. Consapevole del fatto che a volte la sua professione suscita diffidenza, lavora affinché il lobbying sia regolamentato e visto come qualsiasi altro tipo di settore o lavoro. Voleva essere uno scienziato politico, un diplomatico, ma suo padre glielo sconsigliò.

Così si è laureato in giurisprudenza presso la CEU-Luis Vives, specializzandosi in una materia “esotica per la metà degli anni Novanta: il diritto comunitario". Da allora, Maria Rosa ha sviluppato la sua attività professionale nel campo regolatorio, prima negli studi di avvocato Uría Menéndez e Cremades & Sánchez Pintado, poi nella società di lobbying Political Intelligence, nel suo quartier generale in Spagna. Oggi è managing partner della società britannica, e presiede anche l'Associazione Professionale di relazioni istituzionali (APRI) che cerca di riunire tutti coloro che sono coinvolti nei public affairs in Spagna e migliorare la percezione negativa che alcuni hanno ancora la lobby. Sabemos ha raccolto alcune sue opinioni su lobbying e attività di lobby.

Cos’è il lobby e come si diventa un lobbista?

La lobby è la rappresentanza degli interessi legittimi in modo professionale, etico e trasparente. Credo fermamente in questo concetto. Le lobby fanno attività d’influenza? Onestamente, credo che pochissime persone in Spagna abbiano influenza, ma questo non significa che le persone che non ce l'hanno non possono fare lobbying. La lobby è particolarmente persuasione; convincere chi ti trovi di fronte che ciò di cui parli è bene per il Paese, per il settore, per le aziende.. Ed è in linea con gli interessi generali dei singoli. Per questo serve prendere contatti, avere conoscenza del procedimento decisionale, visione strategica, metodologia e, naturalmente, una componente etica, che è fondamentale. Per il lobbista è necessaria una buona capacità di comunicare ciò che si vuole trasmettere, la capacità di sintesi, perché si parla a un pubblico che ha una capacità molto limitata di prendersi cura del tempo, come un deputato che fa mille cose; capacità di analisi e comprensione della società e della politica, perché si deve essere in grado di capire ciò che si può portare all’attenzione del decision-maker e cosa no e, infine, una visione strategica, perché i cambiamenti sono spesso a lungo termine.

Fino a che punto si sta sviluppando il lobbying in Spagna? Quali differenze ci sono con i luoghi come Bruxelles, dove vengono prese le decisioni più importanti su politiche e normative in Europa?

Anche se la Spagna è cambiata notevolmente e si comprende meglio, logicamente qui il lobbying è un settore immaturo rispetto a Bruxelles, dove si fanno normative che interessano l'Europa e dove ci sono quasi un migliaio di lobbisti associati. Esiste un settore di lavoro definito, una serie di agenzie estremamente professionali. La Spagna non sarà un importante centro di lobby, in primo luogo perché non c’è bisogno che lo sia. In Spagna c'è ancora molto lavoro da fare, sempre di più sarà necessaria la formazione per dare accesso a questo lavoro a giovani che decidano di lavorarci e dalle imprese ci sarà sempre maggiore la domanda, per far sì che la lobby sia più professionale, meno legata ai contatti di una persona.

C’è gente interessata a lavorare nel lobbying?

In 14 anni il settore del lobbying in Spagna è diventato di moda. In questo momento ci sono professionisti e giovani che vogliono lavorare nel settore dei public affairs perché capiscono che si tratta di una opportunità di carriera. Vengono da Scienze Politiche, Giurisprudenza e Comunicazione. Per me la cosa più importante è come la persona intenda questa professione. Soprattutto dal punto di vista strettamente etico e professionale di questa attività. È importante comprendere che non c'è bisogno di "essere qualcuno" o avere un sacco di contatti per svolgere il lavoro. La formazione non importa, ciò che conta è la capacità di trasmettere ciò che si desidera alla persona di fronte.

Che ne dici di quelle persone che sono diffidenti nei confronti delle lobby, e le vedono come un modo poco trasparente di influenzare l’agenda politica?

Direi che capisco perfettamente. Hanno tutte le ragioni per avere una percezione negativa e di essere preoccupati per non sapere che cosa sta accadendo, non sapendo come vengono prese le decisioni. Ma direi loro di non diffidare di tutto ciò che facciamo, che ci sono molti colleghi che dicono che le cose debbano essere fatte in modo diverso e siamo pronti a mettere in piedi tutti i meccanismi necessari per migliorare, anche se non abbiamo tutte le soluzioni, dal momento che non abbiamo la possibilità di approvare norme. Tuttavia, sono convinto che la situazione cambierà.

Si può essere completamente trasparenti, senza compromettere i risultati da raggiungere? Come si rende “trasparente" la lobby?

Ci sono molti esempi che dimostrano è così. A Bruxelles lo si è. La trasparenza cambia i comportamenti e richiede a tutte le parti di essere migliore. Bisogna adattarsi alle nuove regole. Tuttavia, vi è un obbligo di riservatezza nei confronti degli interessi sensibili dei nostri clienti. D'altra parte, si deve capire anche che il governo deve mantenere riservatezza in materie che compromettono la stabilità istituzionale o gli interessi dello Stato.

La lobby è di aiuto per la politica?

Penso che possiamo aiutare i responsabili politici a migliorare l'immagine e la percezione che le persone hanno della politica ora. La corruzione è uno dei principali problemi della Spagna, secondo Eurobarometro e altri sondaggi. Siamo in grado di aiutare e pensiamo che sia una grande opportunità per questo, regolando il nostro business e mettere in luce il rapporto tra il settore privato e l'amministrazione, risolvendo parte del problema. Vorremmo che ciò avvenga con una normativa analoga a quello esistente nella UE. In primo luogo, la trasparenza nelle agende politiche. In secondo luogo, la trasparenza nella rappresentanza degli interessi. Io sostengo che ci iscriviamo in un registro e rendiamo pubblico ciò che noi rappresentiamo. Infine, chiedo un codice di condotta obbligatorio e la cui violazione implica una sanzione. Ciò fornirebbe sicurezza. In caso di successo in Spagna, migliorerebbero la percezione che i cittadini hanno delle attività svolte dai politici, il modo in cui sono fatte le leggi e la visibilità della nostra professione, che in questo modo diventerebbe lecita.

Lei è fondatrice, promotrice e presidente dell'Associazione Professionale di relazioni istituzionali (APRI). Come si è arrivati ​​a tanto e che quali opportunità ci sono nel farne parte?

Un gruppo di lobbisti con gli stessi ideali, che cerca di portare avanti una professione molto più utile nella società e con comportamento molto più etici rispetto al passato in Spagna. Vogliamo dare alla nostra professione la carta della naturalezza e migliorare la percezione che la società ha della nostra attività. Come ho detto, siamo convinti che può essere fatto attraverso la regolamentazione e in questa legislatura è stato fatto un grande progresso in tal senso. L'opportunità di fare una la legge sulla trasparenza è stata persa, ma il Partito Popolare ha presentato una proposta di regolamentazione che modifica il regolamento del Congresso. Il punto è che il regolamento non cambia dal 1986 e che il cambiamento è complicato per le tensioni tra le diverse forze politiche. Sul nostro tema c’è consenso sul fatto che sia bene regolarlo, ma non possiamo farlo da soli ovviamente. Inoltre, la nostra associazione ha anche una componente sociale, dove coloro che si dedicano a questo lavoro possono incontrarsi, condividere le idee e le criticità. Ci sono attualmente 72 iscritti all’associazione tra lobbisti delle società di consulenza, le imprese e le associazioni professionali.

Il 30 settembre al Congresso si svolgerà la prima conferenza internazionale della comunicazione politica digitale, dove saranno presentati strumenti che fanno in modo che i cittadini incidano nelle decisioni politiche. Siamo lontani dalle strategie politiche di rete che si applicano in altri Paesi come gli Stati Uniti o il Regno Unito?

Sono molto ottimista al riguardo. Credo che in Spagna questi strumenti stanno avendo una maggiore ricettività rispetto a quanto si aspetterebbe. Credo che questo dimostri che c'è una enorme domanda, ci sono necessità e preoccupazioni dei cittadini a contattare i loro rappresentanti politici. Non ho la capacità di analizzare e comparare questo fenomeno rispetto ad altri paesi vicini, ma in Spagna ci sono movimenti interessanti che non credo si possano riprodurre altrove.

Oggi la Commissione ha adottato nuove norme sulle modalità di selezione dei gruppi di esperti a carattere consultivo che forniscono competenze esterne per contribuire al processo di elaborazione delle politiche.Oggi la Commissione ha adottato nuove norme sulle modalità di selezione dei gruppi di esperti a carattere consultivo che forniscono competenze esterne per contribuire al processo di elaborazione delle politiche. La decisione stabilisce un insieme coeso di norme e principi volti ad accrescere la trasparenza, a evitare conflitti di interessi e a garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi. Le nuove norme hanno carattere vincolante per tutti i servizi della Commissione.Frans Timmermans, primo Vicepresidente della Commissione, ha dichiarato: "Nell'elaborare norme e politiche abbiamo bisogno del contributo di competenze esterne che ci aiutino a trovare soluzioni adeguate. Com'è giusto, i cittadini si aspettano che ciò avvenga in modo trasparente ed equilibrato. Grazie alle misure che adottiamo oggi, la Commissione beneficerà di competenze di qualità elevata evitando nel contempo eventuali conflitti di interessi; inoltre, i cittadini potranno chiederci conto del nostro operato. La decisione di oggi fa seguito a una serie di proficue consultazioni con i membri del Parlamento europeo, con il Mediatore europeo e con i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, partner fondamentali nell'impostare in modo trasparente il processo di elaborazione delle politiche dell'Unione europea. Si tratta di un ulteriore passo avanti per cambiare le modalità secondo le quali si opera a 'Bruxelles'."Le nuove norme impongono ai servizi della Commissione di selezionare tutti i membri dei gruppi di esperti tramite inviti pubblici a presentare candidature, eccezion fatta per i gruppi che rappresentano Stati membri, paesi terzi e organismi internazionali o dell'Unione. Tali inviti devono essere pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e devono descrivere chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste e i gruppi di interesse di cui trattasi. Verrà fatto il possibile per garantire una rappresentanza equilibrata, considerati i settori di competenza e di interesse, il genere, l'origine geografica e il mandato del gruppo di esperti in questione. La maggiore trasparenza del processo di selezione è un fattore importante per conseguire una composizione equilibrata.Le norme rivedute contribuiscono ad accrescere la trasparenzadell'operato dei gruppi imponendo espressamente ai servizi della Commissione di rendere disponibile la documentazione pertinente, tra cui gli ordini del giorno, verbali chiari e completi e i contributi degli esperti. In caso di adozione della posizione di un gruppo di esperti tramite votazione possono essere rese pubbliche anche le opinioni di minoranza formulate dagli esperti, se questi lo desiderano.Le norme rivedute migliorano significativamente la gestione dei conflitti di interessi degli individui nominati a titolo personale, il cui operato deve essere indipendente e dettato dall'interesse pubblico. I servizi della Commissione dovranno svolgere valutazioni specifiche in merito ai conflitti di interessi di tali esperti sulla base di una dichiarazione di interessi standardizzata da essi compilata. Tali dichiarazioni saranno pubblicate in seguito nel registro dei gruppi di esperti a fini di controllo pubblico.Un registro dei gruppi di esperti riveduto sarà pubblicato oggi su Internet nello spirito delle nuove norme di trasparenza, garantendo sinergie con il registro per la trasparenza. Coloro che fanno domanda per rappresentare organizzazioni o interessi specifici saranno selezionati per far parte di gruppi di esperti solo se iscritti nel registro per la trasparenza (entro la fine del 2016 questa condizione verrà applicata retroattivamente a tutti i gruppi di esperti esistenti). Sempre per garantire maggiore chiarezza e trasparenza, il registro dei gruppi di esperti sarà inoltre organizzato meglio, con una nuova classificazione dei membri dei gruppi: la nuova categorizzazione opererà una distinzione tra le organizzazioni (quali le imprese, le ONG e i sindacati) e gli organismi pubblici, che erano in precedenza registrati sotto la stessa voce. Saranno altresì create nuove sottocategorie per rafforzare il controllo pubblico dell'equilibrio degli interessi.ContestoAttualmente circa 800 gruppi di esperti consigliano la Commissione in tutti i settori di intervento. I membri di tali gruppi possono essere nominati a titolo personale o in rappresentanza di Stati membri, paesi terzi, organismi internazionali o dell'UE, imprese, sindacati, società civile, mondo accademico o di altri interessi.I gruppi di esperti sono utilizzati nell'elaborazione di nuove normative o di atti delegati o di esecuzione, nell'attuazione di norme esistenti o, più in generale, nello sviluppo di orientamenti strategici; avendo un ruolo squisitamente consultivo, essi non adottano decisioni, ma possono formulare pareri o raccomandazioni e presentare relazioni alla Commissione. Quest'ultima e i suoi funzionari mantengono piena indipendenza riguardo alle modalità con le quali tengono conto delle opinioni e dei pareri tecnici ottenuti da tali gruppi. Le decisioni della Commissione sono adottate sempre nell'interesse generale dell'Unione europea.La Commissione Juncker si è impegnata ad accrescere la trasparenza in tutti i propri settori di azione. Il ricorso ai gruppi di esperti è uno dei molti modi in cui la Commissione raccoglie pareri e competenze esterni a sostegno del proprio operato; tra gli altri strumenti preziosi che completano il dialogo istituzionale con il Parlamento europeo e il Consiglio vanno annoverati le consultazioni pubbliche, le consultazioni mirate dei portatori di interessi, le audizioni pubbliche, le conferenze e gli studi.Un quadro istituzionale orizzontale relativo ai gruppi di esperti fu introdotto nel 2005 ed è stato riveduto l'ultima volta nel 2010. La decisione di oggi rappresenta una risposta positiva a molte delle raccomandazioni formulate dal Mediatore europeo in esito a un'indagine di propria iniziativa, nonché ai suggerimenti dei membri del Parlamento europeo e dei rappresentanti delle organizzazioni della società civile.I link utili:Decisione della CommissioneRegistro dei gruppi di espertiRegistro per la trasparenzaConsultazione pubblica sulla revisione del registro per la trasparenza

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La normativa austriaca si concentra sui consulenti di lobbying e le imprese, fornendo meno obblighi di comunicazione a gruppi professionali e pubblici, e quasi nessun requisito per le parti socialiNel luglio 2012 l'Austria ha approvato il suo primo atto legislativo volto a disciplinare il rapporto tra gruppi di interesse e titolari di cariche pubbliche. Criticità della normativa sono proprio le definizioni di lobbista e di attività di lobbying. Per quanto riguarda la prima, abbiamo un elenco approssimativo di soggetti non facilmente determinabili (questo spalancherebbe le porte ai faccendieri della politica); invece la seconda viene indicata come “contatto organizzato e strutturato con titolari di cariche pubbliche finalizzati ad influenzare il processo decisionale nell’interesse di un committente”, senza specificare cosa si intende per “influenzare” il processo decisionale, un termine che l’opinione pubblica potrebbe facilmente ricondurre ad atti di malaffare. Positiva la presenza di un registro elettronico con i dati facilmente accessibili a tutti; elemento che però contraddistingue la normativa è la presenza di una co-responsabilità tra chi svolge attività di lobbying e il committente, dopo che siano stati accertati inadempimenti inerenti gli obblighi di registrazione e successivi aggiornamenti.La normativa è stata inoltre analizzata secondo un sistema empirico, che ha permesso di valutare ogni elemento della regolamentazione sulla base di una scala di valori. Applicando la metodologia sviluppata dal Centre of Public Integrity (CPI), i ricercatori suggeriscono che la regolamentazione possa essere caratterizzata da diversi livelli di rigorosità, che essi definiscono come robustezza. Secondo il livello di robustezza, le leggi di lobbying possono essere classificate in bassa, media e alta regolamentazione (Chari et al 2010:.Ch. 4). Su questa base è stata analizzata la normativa sul lobbying austriaca[1].La normativa austriacaSecondo le disposizioni della normativa austriaca, i lobbisti hanno esigenze diverse a seconda della natura degli interessi che essi rappresentano. In realtà, i lobbisti professionisti, i lobbisti  interni che lavorano per le imprese, le associazioni professionali, i gruppi pubblici e le parti sociali sono soggetti a disposizioni diverse. Gli obblighi di informativa, le regole e le sanzioni sono più severe per i primi (in ordine decrescente) e più leggere per gli ultimi. Di conseguenza, il livello di solidità è, per esempio, più elevato per i lobbisti professionisti e i lobbisti interni, e inferiore per le associazioni professionali, i gruppi pubblici e le parti sociali. La normativa austriaca del 2012 ha istituito un registro obbligatorio e un insieme formale di regole tra cui i requisiti di registrazione, alcuni requisiti informativi di spesa e le sanzioni in caso di inadempienza.La definizione di lobbistal'articolo 4 della legge introduce una serie di definizioni volta a chiarire il concetto di attività di lobbying, stabilendo i confini di applicazione della normativa. La normativa riguarda società di consulenza di lobbying (Lobbying Agenturen), gruppi aziendali (Unternehmenslobbyisten), gruppi professionali (Kammern) e gruppi pubblici (Verbände). Tutti i rappresentanti di interesse assunti da questi attori sono sottoposti alle regole stabilite quando si cerca di influenzare titolari di cariche pubbliche.L’attività di lobbyingAlla luce di queste categorie di attori, l’attività di lobbying è definita come: "qualsiasi contatto organizzato e strutturato con titolari di cariche pubbliche finalizzati ad influenzare il processo decisionale nell'interesse di un committente" (articolo 4, paragrafo 1; 2012). La normativa riguarda sia l’organo legislativo che quello esecutivo, compreso anche  il personale burocratico e titolari di cariche pubbliche di enti territoriali. Nonostante la vasta copertura delle regole, la legge presenta una vasta gamma di eccezioni. In realtà, i gruppi di interesse religioso e territoriali  e gli studi legali sono esentati. Le parti sociali sono sottoposti a una serie limitata di requisiti di registrazione, prevista inoltre l'esenzione dalle disposizioni in materia di sanzioni e di accumulo di ruolo (articolo 2, paragrafo 2-4).Procedure di iscrizione individualeIl regolamento stabilisce differenti requisiti di registrazione in base alla natura del gruppo di interesse. La sezione A (suddivisa in A1 e A2) è dedicata alla consulenza di lobbying. La sezione B ai lobbisti interni delle imprese, mentre, rispettivamente, la sezione C e D alle associazioni professionali e gruppi di interesse pubblico. Le parti sociali sono soggetti a disposizioni particolari. Nella sezione A le consulenze di lobbying e i consulenti devono registrarsi prima di stabilire i contatti con titolari di cariche pubbliche, fornendo le seguenti informazioni sulla società di lobbying: nome, numero di impresa, indirizzo, sito web e inizio dell'esercizio sociale. Si richiedono anche una breve descrizione delle attività e la missione della società. Inoltre, la società di lobbying deve adottare un codice di condotta interno, dichiarare il volume delle operazioni del precedente esercizio finanziario, rivelare il numero di contratti di lobbying accettati e fornire il nome e la data di nascita dei lobbisti.Nella sezione A2 i consulenti di lobbying devono rivelare i loro contratti di lobbying dichiarando il nome, il numero di impresa, l'indirizzo, il sito e l’inizio dell’anno di attività  sia del committente che del cliente. L'oggetto del contratto di lobbying deve essere dichiarato. La sezione A2 non è pubblica, il Ministro della Giustizia ha accesso esclusivo alle informazioni. Le terze parti sono autorizzate ad avere accesso a questi dati con il consenso precedente dal committente e del consulente. La sezione B richiede ai lobbisti interni delle imprese di registrarsi prima di stabilire contatti con titolari di cariche pubbliche, fornendo i seguenti dati: il nome della società, il numero di impresa, indirizzo, sito web e inizio dell’anno finanziario, una breve descrizione delle attività e la missione della società, il nome e la data di nascita dei lobbisti. Le imprese devono anche rivelare i costi connessi all'attività di lobbying nel corso dell'esercizio precedente, se questi superano l'importo di 100.000 €. Le imprese devono adottare un codice di condotta interno per i lobbisti interni.Nelle sezioni C e D si richiede  alle associazioni professionali e alle associazioni di interesse pubblico la registrazione prima di stabilire i contatti con titolari di cariche pubbliche, fornendo i seguenti dati: il nome, l'indirizzo e il sito web dell'organizzazione, il numero di  rappresentanti di interessi che sono attivi e una stima delle spese relative alla attività di rappresentanza di interessi. Contrariamente alle consulenze di lobby e ai lobbisti interni delle imprese, le associazioni professionali e le associazioni di interesse pubblico non sono tenuti a fornire ogni tipo di informazione personale. I requisiti di registrazione si limitano alla fornitura di informazioni di carattere generale e di contatto dell'associazione. Ciò rappresenta una grande differenza in termini di trasparenza, in quanto i consulenti di  lobbying e le imprese devono rivelare una quantità superiore di dati.Rendicontazione delle spese e dei clientiIl regolamento non comporta la regolare presentazione di rapporti di spesa.  I consulenti di lobbying devono indicare il volume annuo di vendite relative alle attività di lobbying sotto sezione A1 e le imprese devono dichiarare se i costi relativi alla lobbying superano i 100.000 € di cui alla sezione B.Archiviazione elettronica e accesso pubblico al registroIl Ministero della Giustizia Austriaco, che rappresenta l'autorità competente, fornisce ai gruppi di interesse e consulenti la registrazione on line. L’accesso al registro è pubblico per le sezioni A1, B, C e D. La sezione A2 contenente informazioni sul contratto di lobbying tra committenti e consulenti è consultabile solo dal Ministero della Giustizia. L'accesso a questa sezione è esteso ad altre parti previa autorizzazione dei dichiaranti. Tale esenzione è legittimata dal legislatore attraverso la necessità di proteggere la privacy e gli interessi economici dei clienti, che possono soffrire potenziali perdite economiche dalla diffusione di informazioni.SanzioniL'Autorità competente è rappresentata dal Ministero della Giustizia, che ha il potere di imporre sanzioni. Chi svolge attività di lobbying senza essere registrato incorre in sanzioni pecuniarie di € 20.000 o € 60.000 per reiterazione. Le sanzioni per il mancato rispetto delle regole sono di € 10.000 o € 20.000 per reiterazione. Queste si applicano anche ai committenti, che sono co-responsabili per garantire la corretta manutenzione delle informazioni registrate. Il Ministro della Giustizia ha, inoltre, il potere di cancellare i dichiaranti dal registro in caso di non conformità o comportamenti scorretti. La cancellazione preclude ai lobbisti la registrazione per tre anni. Da sottolineare che disposizioni speciali  esentano le parti sociali dall'applicazione delle sanzioni. Questa particolare disposizione riduce drasticamente il campo di applicazione della normativa in termini di responsabilità quando si tratta di attività svolte dalle parti sociali.Le revolving-doorsIl legislatore ha deciso di tenere la questione revolving-door non regolamentata. Tuttavia, la legislazione tratta l’ipotesi di cumulo di ruoli. L'articolo 8 stabilisce l'incompatibilità tra lo status di titolare di carica pubblica e lobbista professionale. La scelta del legislatore è stata guidata dalla disposizione “cash-for-law” e dalla vicenda Telekom[2], che sottolineano il conflitto di interessi tra i due ruoli. Il campo di applicazione della disposizione revolving-door è comunque limitata. Date le esenzioni previste dalla legge, questo articolo riguarda solo una categoria limitata di lobbisti. Essa non si applica ai gruppi di lobbying interni, e rappresentanti di interessi di associazioni professionali, gruppi pubblici e le parti sociali. Il cumulo di ruoli di parlamentare e rappresentante di interessi di associazioni di imprese o sindacati è molto comune in Austria. Estendere tale disposizione alle parti sociali avrebbe potuto colpire molti membri del Parlamento.Conclusioni: trasparenza e partecipazione nella regolamentazione austriacaIn sintesi, Le diverse sezioni A, B, C e D hanno evidenziato la presenza di una variazione della rigidità della normativa tra i tipi di gruppi di interesse in termini di quantità di informazione che deve essere presentata. L'indice CPI è costruito applicando un punteggio su 48 domande sulle dimensioni di cui sopra[3]. L’indice è dato da una scala che va da 1 punto (robustezza minima) a 100 (robustezza massima). In altre parole, quanto più la legge di lobbying è vicina a 100, più robusta è la legislazione. Questa procedura è stata fatta per le sezioni A, B, C e D più per le disposizioni in materia di parti sociali. Come mostra la tabella 1, la legge di lobbying Austriaca è caratterizzata da una variazione di robustezza a seconda del tipo di gruppo di interesse.[4]Secondo la classificazione, la legislazione è medio-regolata nelle sezioni A e B sulla consulenza di lobbying e attori aziendali; e basso-regolata nella sezione C (associazioni di categoria) e D (gruppi pubblici), incluse le disposizioni in materia di parti sociali. In particolare, il divario di robustezza in termini di punteggio CPI tra le sezioni C e D e le disposizioni in materia di parti sociali è particolarmente grande (17 punti), il che significa che le disposizioni in materia di parti sociali garantiscono livelli sistematicamente più bassi di trasparenza e responsabilità rispetto alle altre sezioni. Esempi simili si possono trovare negli Stati Uniti e nella regolamentazione Canadese. Punteggio CPIClassificazione perChari et al.Sezione A  -Consulenti di lobbying32Medio-regolataSezione B – Lobbisti interni di azienda30Medio-regolataSezione C – Associazioni Professionali29Basso-regolataSezione D – Gruppi Pubblici29Basso-regolataParti Sociali17Basso-regolata  A cura di Francesco Rossi, studente del Laboratorio di Teorie e Tecniche del Lobbying Istituzionale, dipartimento di Giurisprudenza, LUMSA - Roma[1] Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 3 Implementing the OECD Principles for Transparency and Integrity in Lobbying[2] Gli scandali hanno colpito la politica austriaca nel 2011. Questi hanno coinvolto il MEP Ernst Strasser, scoperto ad accettare tangenti in cambio di promuovere una legislazione al Parlamento europeo (cash for law).  Sono stati dichiarati colpevoli politici e lobbisti per aver intascato fondi di dubbia provenienza relativamente al business della società Telekom Austria.[3] Domande relative alla disciplina della registrazione individuale,metodi di registrazione, rivelazione spese individuali, grado di trasparenza verso il pubblico.[4] Investigating lobbying laws Austria

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Il forte disaccordo tra il Mediatore Europeo Emily O’Reilly e l’industria del tabacco sull’interpretazione di un articolo del Protocollo FCTC dell’Organizzazione Mondiale Sanità conferma la necessità di rispondere ad un’importante domanda: qual è il confine tra trasparenza e partecipazione al processo decisionale? La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’iniziativa del  Mediatore Europeo Emily O’Reilly che ha ospitato a Bruxelles una conferenza dal titolo “Improving transparency in tobacco lobbying” escludendo i rappresentanti delle industrie del tabacco dal dibattito dei relatori invitati. Tale decisione non poteva che rappresentare un’ulteriore scintilla nella dura contrapposizione tra l’industria del tabacco e l’Istituzione riferita al Trattato FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in particolare all’interpretazione dell’articolo 5.3 del protocollo da parte dell’Obmudsman, eccessivamente restrittiva, per il mondo del tabacco, e lesiva della libertà di espressione e del diritto alla partecipazione del processo decisionale pubblico. LE NORME DELL’OMSQuesto articolo, il 5.3 del trattato FCTC, adottato nel 2003 dalla Conferenza delle Parti, presenta una disposizione inserita con l’obiettivo di attenuare l’influenza delle grandi lobby del tabacco in merito a provvedimenti normativi sulla salute. L’articolo afferma che “nel formulare e applicare politiche sanitarie, i pubblici ufficiali devono proteggerle da interessi commerciali dell’industria del tabacco”. Nel 2008, l’OMS ha emanato delle linee guida interpretative, secondo le quali le misure del protocollo sono orientate a impedire che l’industria del tabacco interferisca sulla realizzazione, modifica o applicazione di politiche sanitarie, negli ordinamenti dei Paesi che hanno sottoscritto la convenzione. Da quel momento dunque molti decision-makers hanno cominciato a rifiutare incontri e confronti con i rappresentanti degli interesse del settore, fino all’ultimo evento, quello cioè in cui  il Mediatore Europeo Emily O’Reilly ha rifiutato le richieste dei rappresentanti delle società del tabacco di sedere al tavolo di una conferenza che riguardava la trasparenza del loro stesso settore di appartenenza. Ma l’Obmudsman è andato anche oltre la questione dell’interpretazione dell’articolo 5.3 scrivendo lo scorso ottobre una raccomandazione all'Esecutivo comunitario perché si adattasse alle regole del Trattato dell’OMS pubblicando i verbali di tutti gli incontri con i lobbisti del tabacco, così come già fa la Direzione generale per la Sanità. La Commissione però ha rigettato tale raccomandazione considerando la propria politica già in linea con la Convenzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e la cosa non è rimasta senza commenti. Durante la conferenza citata in apertura, alla quale ha partecipato anche il commissario Ue alla Salute Vytenis Andriukaitis, il Mediatore ha infatti affermato che "incontri fra i servizi legali dell'esecutivo e le loro controparti dell'industria del tabacco non sono sempre considerati nel contesto delle lobby, mentre potrebbero esserlo" e ha concluso: “Ma su questo la Commissione non è d'accordo, è abbastanza raro che una raccomandazione venga rigettata. Sono stata sorpresa anche dal punto di vista 'tattico' dal comportamento della Commissione, credevo che per lei sarebbe stata una vittoria facile", visti i suoi impegni per una maggiore trasparenza. E se la Commissione non dà seguito, O'Reilly ha cominciato a considerare l'ipotesi di scrivere una relazione direttamente al Parlamento europeo, "ma è opzione rara perché vorrebbe dire che nient'altro ha funzionato". Si tratterebbe infatti di un “attacco” diretto alla Commissione da parte di un organismo dell’Unione Europea chiamato a dirimere le controversie, nonostante il più importante organo di indirizzo politico, la Commissione appunto, non ritenga necessario escludere dalla discussione politica i rappresentanti del settore del tabacco.LA REAZIONE DELL’INDUSTRIA DEL TABACCOE’ evidente che l’altro protagonista della vicenda, l’industria del tabacco, abbia reagito a questa ennesimo episodio: “Non ha senso che i rappresentanti del settore siano stati esclusi dal tavolo della discussione in merito al settore stesso, e questo non ha nulla a che fare con il protocollo FCTC”, ha affermato un lobbista del tabacco, rimasto anonimo,  “si tratta di un evento sulla trasparenza, e cosa può essere più trasparente di un dibattito pubblico?”. Un’interpretazione più light, secondo le multinazionali del tabacco, avrebbe infatti consentito la partecipazione alla conferenza dell’Obmudsman, perché di fatto non aveva il precipuo scopo di discutere una politica pubblica sanitaria, attenendosi quindi alla regola posta dal Protocollo FCTC. Ma al momento il Mediatore Europeo ha adottato l’interpretazione più restrittiva, e i lobbisti delle Big Tobacco sono stati del tutto esclusi rendendo per loro questo provvedimento “eccessivamente lesivo della libertà di espressione e del diritto alla concorrenza”. A questo proposito Valerio Forconi, da poco nominato Responsabile delle Relazioni Istituzionali e degli Affari Legali Regione Sud Est Europa di Imperial Tobacco, una delle quattro maggiori multinazionali a livello mondiale, ha confermato che la sua compagnia applica principi, norme e politiche europei sulla trasparenza, anche se resta necessario migliorare la trasparenza del lobbying nell’Unione Europea “a livello orizzontale, allo stesso modo per tutte le industrie e i settori. Per assicurare il miglioramento effettivo e funzionale nella trasparenza del lobbying nell’UE, ogni discussione in merito al suo futuro deve coinvolgere la partecipazione di tutti gli stakeholder e garantire parità di trattamento nei loro confronti”, come afferma l’articolo 11 del Trattato sull’Unione Europea. Forconi, che nel suo ruolo in Imperial Tobacco si occupa di interfacciarsi con decisori a livello nazionale, comunitario e internazionale, in linea con la posizione di tutti i suoi colleghi sottolinea come “l’articolo 5.3 del protocollo FCTC non impedisce ai decision-makers di incontrare o interagire con i rappresentanti dell’industria del tabacco. Piuttosto, ha lo scopo di proteggere il processo legislativo da influenze illecite, un principio che dovrebbe però applicarsi senza distinzione sull’interesse rappresentato”. Tornando all’interpretazione dell’Articolo 5.3, “le linee guida OMS non sono tassative e non possono giustificare l’esclusione di rappresentanti dell’industria del tabacco dal processo decisionale europeo. Imperial Tobacco crede – conclude Forconi – che l’interpretazione errata dell’Articolo 5.3 per promuovere l’esclusione di un settore specifico riduce il potenziale della piena partecipazione degli stakeholder al processo di formazione della decisione. Per raggiungere il massimo livello di trasparenza e proteggere l’integrità delle istituzioni è necessario un dialogo inclusivo e approfondito”. IL RISCHIO BOOMERANGIn questo quadro, sarà interessante comprendere cosa accadrà il prossimo Novembre al COP 7 di Nuova Dehli, il vertice delle parti che hanno sottoscritto l’accordo FCTC. Nel corso della precedente riunione dell’ottobre 2014 a Mosca, peraltro, rappresentanti di industria e stampa furono esclusi dalle riunioni dalla plenaria sin dal primo giorno: un segnale di chiusura alla partecipazione dell’industria del tabacco molto chiaro rispetto da parte dell’OMS, oltre che del basso livello di trasparenza. L’orientamento del Mediatore Europeo e la differenza di vedute con altre istituzioni (su tutte, la Commissione) oltre che con i rappresentanti dell’intero settore economico in questione pongono inoltre serie domande sulla regolamentazione del lobbying a livello europeo. Quanto è legittimo che a rappresentanti di un intero settore economico (il tabacco è un’industria controversa ma legale, e vuole essere trattata come tale) venga negata la possibilità di partecipare a un evento istituzionale che coinvolge i suoi interessi, alla luce di una semplice interpretazione restrittiva? Il rischio vero è che un tale provvedimento leda, oltre al principio della trasparenza, anche i principi fondamentali di libertà di espressione e di democrazia partecipativa.

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