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Nigeria, regolamentazione lobbying tra dibattito e tentativi
Scritto il 2013-12-28 da Giovanni Gatto su World

(Giovanni Gatto) La Repubblica federale di Nigeria è uno dei Paesi che, su impulso della vecchia madrepatria Gran Bretagna, ha cercato di attuare una legislazione sul lobbying all’interno delle proprie istituzioni. La Nigeria è una Repubblica Presidenziale sul modello americano, basata su un Presidente che detiene il potere di capo di Stato e di Governo e un’Assemblea Nazionale formata da Camera dei Rappresentanti e Senato; sono 36 gli Stati federali rappresentati, insieme al territorio della capitale, Abuja.

Il Paese dell’Africa occidentale, settimo per popolazione a livello mondiale, è uno dei principali produttori di petrolio del globo (vi operano multinazionali come ENI, Shell, Total, Chevron, Exxon Mobil) ed è caratterizzato dalla forte conflittualità interna tra le etnie e le culture che sono presenti sul territorio (sono quasi quotidiani gli attentati operati da fanatici musulmani nei confronti di chiese cristiane, cattoliche in particolare). In questo quadro tanto differenziato e frammentato, dominato anche dalla forte corruzione ai più alti livelli (le opposizioni hanno accusato di brogli elettorali il vincitore delle ultime elezioni presidenziali, Umaru Yar’Adua, eletto nel 2007 con il 70% delle preferenze), il Governo di Abuja ha cercato di attuare una legislazione nazionale sul lobbying sul modello britannico, con la previsione di un registro per i lobbisti e norme procedurali per l’accesso ai parlamentari da parte dei portatori di interesse. Un progetto di legge che, però, presenta un iter che al momento è arenato alla seconda lettura avvenuta nel febbraio 2013.

La prima proposta di legge sul lobbying per la Nigeria è datata addirittura 2002 (HB 183), ed è stata ripresentata senza successo nel 2003 (HB 20). Denominata “An act to provide for the Registration of persons or group of persons willing to carry on the business as lobbyist in the National Assembly”, prevedeva un registro per i lobbisti autorizzati ad accedere all’Assemblea Nazionale (registrati alla Corporate Affairs Commission, al Dipartimento Legale dell’Assemblea o al registro del Companies and Allied Matters Act del 1990), pubblico e accessibile ai membri dell’Assemblea stessa. Le evidenti pecche di questa legislazione comprendevano l’eccessiva flessibilità del tipo di personalità che potevano accedere all’Assemblea e l’assenza di un sistema di trasparenza disponibile per tutti, oltre che la non obbligatorietà di iscrizione per gli aspiranti lobbisti.

Negli ultimi anni la necessità di una legislazione sul lobbying è stata avvertita e manifestata da più parti. Nel 2008, una proposta di legge per la registrazione e regolamentazione delle lobby presentata alla Camera dei Rappresentanti fu lasciata cadere senza complimenti.

L’Istituto Nazionale di Studi Legislativi nigeriano ha dato poi un forte impulso alla legislazione sul lobbying. Il 12 e 13 novembre 2012, una Tavola Rotonda su Partiti Politici, Lobbying, Lobbisti e la legislazione è stata organizzata nella capitale nigeriana allo scopo di discutere dei termini utilizzati nella futura bozza di Lobbying Bill, con la partecipazione della National Conference of State Legislatures di Denver, Colorado, USA.

In quell’occasione, il Presidente del Senato del Colorado, David Mark, nel suo intervento si preoccupò della scarsa conoscenza e della poca fiducia della popolazione e della classe politica riguardo al fenomeno lobbistico (molto diffusa anche a livello globale), legate soprattutto al comportamento poco etico di organizzazioni associate al mondo del lobbying, ma molto spesso colpevoli di pratiche che poco hanno a che fare con un’idea di trasparenza e partecipazione dell’attività di rappresentanza di interessi. Il lobbying, secondo Mark, è invece una possibilità di acquisire competitività internazionale e apportare benefit positivi all’economia e alla democrazia, contribuendo a dar luce alle aree oscure dei rapporti tra imprese e Stato.

Il senatore Ike Ekweremadu enfatizzò il ruolo dei partiti e dei loro programmi come fulcro del cambiamento di cultura politica. Emeka Ihedioha, Deputy Speaker della Camera dei Rappresentanti, si dichiarò ottimista sulla tavola rotonda come insieme di fertili idee per la crescita democratica della Nigeria. Gli esperti provenienti dal Colorado, Karl Kurtz e Tina Walls della Conference of State Legislature, esposero i recenti studi sul lobbying nelle democrazie occidentali, da cui potesse prendere esempio la Nigeria, e si focalizzarono sui problemi nigeriani di corruzione e mancanza di competenze nella comunicazione politica.

Nel febbraio 2013, il disegno di legge sul lobbying nigeriano (HB 113) del 2008, arrivò alla Camera dei Rappresentanti per la seconda lettura. Obiettivo del progetto era creare una classe di professionisti del lobbying in Nigeria; dare l’autorizzazione legale all’attività di pressione; definire l’attività di lobbying; definire i lobbisti nazionali o quelli operanti solo a livello di constituency locale. Il deputato Ndudi Elumelu auspicò che la legge creasse un sistema adeguato di bilanciamento dei poteri; il collega Sekonte Davis aggiunse che attraverso il lobbying i deputati potessero essere più informati riguardo una norma da approvare; Ogbuefi Ozomgbachi, un altro deputato, reputò il lobbying utile non solo per la quantità, ma anche per la qualità delle informazioni veicolate da parte dei lobbisti.

Il disegno di legge presenta diverse migliorie rispetto a quelli di dieci anni prima, ma ancora ha delle pecche che meritano attenzione e sono forti ostacoli ai requisiti di trasparenza e libera concorrenza che una legislazione sul lobbying deve contenere per potersi considerare pienamente democratica. Sebbene fosse presentata da 38 tra le più alte personalità delle due camere legislative, i termini della bozza sembrano favorire l’attività nascosta dei lobbisti professionisti piuttosto che le esigenze di trasparenza della popolazione; inoltre, la legge non presenta un processo di scelta competitivo per l’addetto al registro o cancelliere, per la sua autonomia e per la trasparenza e per l’ente delegato alla gestione dello stesso.

Il problema del cancelliere è la sua diretta dipendenza dal Ministero della Giustizia, quindi da una carica politica. Inoltre, viene data al cancelliere ampia autonomia nel controllo pubblico delle interazioni tra lobbisti e parlamentari (Clause 6-7). Eventuali reati sono punibili con una pena troppo flebile, ossia 5000 Naire nigeriane (23 euro circa) o 3 anni di prigione (Section 19).

Una simile mancanza potrebbe essere risolta con l’esempio del Transparency of Lobby Act britannico che, alla Clause 6 (40) recita: “il cancelliere deve pubblicare il registro online e in altri formati egli ritenga appropriati”. Su quest’ultima espressione, però, molte sono le interpretazioni possibili, e non tutte opportune per una legge che dovrebbe garantire trasparenza.

Altra critica ha sollevato la Clause 6, che da vantaggio agli “In-house lobbyists” (ossia a tutti coloro che svolgono attività di lobbying per conto di una società, o comunque di un datore di lavoro) rispetto ai professionisti delle società di lobbying, i Consultant lobbyists, il che favorisce i rapporti con qualsiasi tipo di personalità, anche con parlamentari in carica, causando spesso la possibilità del traffico illecito di influenze, che in Italia è stato recentemente al centro di molti dibattiti.

Allo stato attuale, le grandi difficoltà incontrate da questa legislazione sono da ricercare nell’alto livello di istituzionalizzazione della corruzione nigeriana e, soprattutto, dalla scarsa affezione della politica e della popolazione al tema delle lobby.

In un Paese molto arretrato democraticamente ma ricco di risorse naturali, i grandi lobbisti (e, c’è da dire, anche le grandi personalità politiche) continuano ad avere interesse a mantenere nascosti i rapporti istituzionali e spesso anche economici che intercorrono tra i diversi centri di potere dello Stato.

La domanda finale è: può la Nigeria  sopportare gli eccessi del traffico illecito di influenze dei lobbisti in-house nonostante le immense sfide della corruzione endemica nei settori pubblico e privato? Anche con la regolamentazione ermetica tracciata dall’attuale proposta di legge della Camera dei Rappresentanti, sembra che molti dubbi possano sorgere in ogni momento.

Oggi la Commissione ha adottato nuove norme sulle modalità di selezione dei gruppi di esperti a carattere consultivo che forniscono competenze esterne per contribuire al processo di elaborazione delle politiche.Oggi la Commissione ha adottato nuove norme sulle modalità di selezione dei gruppi di esperti a carattere consultivo che forniscono competenze esterne per contribuire al processo di elaborazione delle politiche. La decisione stabilisce un insieme coeso di norme e principi volti ad accrescere la trasparenza, a evitare conflitti di interessi e a garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi. Le nuove norme hanno carattere vincolante per tutti i servizi della Commissione.Frans Timmermans, primo Vicepresidente della Commissione, ha dichiarato: "Nell'elaborare norme e politiche abbiamo bisogno del contributo di competenze esterne che ci aiutino a trovare soluzioni adeguate. Com'è giusto, i cittadini si aspettano che ciò avvenga in modo trasparente ed equilibrato. Grazie alle misure che adottiamo oggi, la Commissione beneficerà di competenze di qualità elevata evitando nel contempo eventuali conflitti di interessi; inoltre, i cittadini potranno chiederci conto del nostro operato. La decisione di oggi fa seguito a una serie di proficue consultazioni con i membri del Parlamento europeo, con il Mediatore europeo e con i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, partner fondamentali nell'impostare in modo trasparente il processo di elaborazione delle politiche dell'Unione europea. Si tratta di un ulteriore passo avanti per cambiare le modalità secondo le quali si opera a 'Bruxelles'."Le nuove norme impongono ai servizi della Commissione di selezionare tutti i membri dei gruppi di esperti tramite inviti pubblici a presentare candidature, eccezion fatta per i gruppi che rappresentano Stati membri, paesi terzi e organismi internazionali o dell'Unione. Tali inviti devono essere pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e devono descrivere chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste e i gruppi di interesse di cui trattasi. Verrà fatto il possibile per garantire una rappresentanza equilibrata, considerati i settori di competenza e di interesse, il genere, l'origine geografica e il mandato del gruppo di esperti in questione. La maggiore trasparenza del processo di selezione è un fattore importante per conseguire una composizione equilibrata.Le norme rivedute contribuiscono ad accrescere la trasparenzadell'operato dei gruppi imponendo espressamente ai servizi della Commissione di rendere disponibile la documentazione pertinente, tra cui gli ordini del giorno, verbali chiari e completi e i contributi degli esperti. In caso di adozione della posizione di un gruppo di esperti tramite votazione possono essere rese pubbliche anche le opinioni di minoranza formulate dagli esperti, se questi lo desiderano.Le norme rivedute migliorano significativamente la gestione dei conflitti di interessi degli individui nominati a titolo personale, il cui operato deve essere indipendente e dettato dall'interesse pubblico. I servizi della Commissione dovranno svolgere valutazioni specifiche in merito ai conflitti di interessi di tali esperti sulla base di una dichiarazione di interessi standardizzata da essi compilata. Tali dichiarazioni saranno pubblicate in seguito nel registro dei gruppi di esperti a fini di controllo pubblico.Un registro dei gruppi di esperti riveduto sarà pubblicato oggi su Internet nello spirito delle nuove norme di trasparenza, garantendo sinergie con il registro per la trasparenza. Coloro che fanno domanda per rappresentare organizzazioni o interessi specifici saranno selezionati per far parte di gruppi di esperti solo se iscritti nel registro per la trasparenza (entro la fine del 2016 questa condizione verrà applicata retroattivamente a tutti i gruppi di esperti esistenti). Sempre per garantire maggiore chiarezza e trasparenza, il registro dei gruppi di esperti sarà inoltre organizzato meglio, con una nuova classificazione dei membri dei gruppi: la nuova categorizzazione opererà una distinzione tra le organizzazioni (quali le imprese, le ONG e i sindacati) e gli organismi pubblici, che erano in precedenza registrati sotto la stessa voce. Saranno altresì create nuove sottocategorie per rafforzare il controllo pubblico dell'equilibrio degli interessi.ContestoAttualmente circa 800 gruppi di esperti consigliano la Commissione in tutti i settori di intervento. I membri di tali gruppi possono essere nominati a titolo personale o in rappresentanza di Stati membri, paesi terzi, organismi internazionali o dell'UE, imprese, sindacati, società civile, mondo accademico o di altri interessi.I gruppi di esperti sono utilizzati nell'elaborazione di nuove normative o di atti delegati o di esecuzione, nell'attuazione di norme esistenti o, più in generale, nello sviluppo di orientamenti strategici; avendo un ruolo squisitamente consultivo, essi non adottano decisioni, ma possono formulare pareri o raccomandazioni e presentare relazioni alla Commissione. Quest'ultima e i suoi funzionari mantengono piena indipendenza riguardo alle modalità con le quali tengono conto delle opinioni e dei pareri tecnici ottenuti da tali gruppi. Le decisioni della Commissione sono adottate sempre nell'interesse generale dell'Unione europea.La Commissione Juncker si è impegnata ad accrescere la trasparenza in tutti i propri settori di azione. Il ricorso ai gruppi di esperti è uno dei molti modi in cui la Commissione raccoglie pareri e competenze esterni a sostegno del proprio operato; tra gli altri strumenti preziosi che completano il dialogo istituzionale con il Parlamento europeo e il Consiglio vanno annoverati le consultazioni pubbliche, le consultazioni mirate dei portatori di interessi, le audizioni pubbliche, le conferenze e gli studi.Un quadro istituzionale orizzontale relativo ai gruppi di esperti fu introdotto nel 2005 ed è stato riveduto l'ultima volta nel 2010. La decisione di oggi rappresenta una risposta positiva a molte delle raccomandazioni formulate dal Mediatore europeo in esito a un'indagine di propria iniziativa, nonché ai suggerimenti dei membri del Parlamento europeo e dei rappresentanti delle organizzazioni della società civile.I link utili:Decisione della CommissioneRegistro dei gruppi di espertiRegistro per la trasparenzaConsultazione pubblica sulla revisione del registro per la trasparenza

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La normativa austriaca si concentra sui consulenti di lobbying e le imprese, fornendo meno obblighi di comunicazione a gruppi professionali e pubblici, e quasi nessun requisito per le parti socialiNel luglio 2012 l'Austria ha approvato il suo primo atto legislativo volto a disciplinare il rapporto tra gruppi di interesse e titolari di cariche pubbliche. Criticità della normativa sono proprio le definizioni di lobbista e di attività di lobbying. Per quanto riguarda la prima, abbiamo un elenco approssimativo di soggetti non facilmente determinabili (questo spalancherebbe le porte ai faccendieri della politica); invece la seconda viene indicata come “contatto organizzato e strutturato con titolari di cariche pubbliche finalizzati ad influenzare il processo decisionale nell’interesse di un committente”, senza specificare cosa si intende per “influenzare” il processo decisionale, un termine che l’opinione pubblica potrebbe facilmente ricondurre ad atti di malaffare. Positiva la presenza di un registro elettronico con i dati facilmente accessibili a tutti; elemento che però contraddistingue la normativa è la presenza di una co-responsabilità tra chi svolge attività di lobbying e il committente, dopo che siano stati accertati inadempimenti inerenti gli obblighi di registrazione e successivi aggiornamenti.La normativa è stata inoltre analizzata secondo un sistema empirico, che ha permesso di valutare ogni elemento della regolamentazione sulla base di una scala di valori. Applicando la metodologia sviluppata dal Centre of Public Integrity (CPI), i ricercatori suggeriscono che la regolamentazione possa essere caratterizzata da diversi livelli di rigorosità, che essi definiscono come robustezza. Secondo il livello di robustezza, le leggi di lobbying possono essere classificate in bassa, media e alta regolamentazione (Chari et al 2010:.Ch. 4). Su questa base è stata analizzata la normativa sul lobbying austriaca[1].La normativa austriacaSecondo le disposizioni della normativa austriaca, i lobbisti hanno esigenze diverse a seconda della natura degli interessi che essi rappresentano. In realtà, i lobbisti professionisti, i lobbisti  interni che lavorano per le imprese, le associazioni professionali, i gruppi pubblici e le parti sociali sono soggetti a disposizioni diverse. Gli obblighi di informativa, le regole e le sanzioni sono più severe per i primi (in ordine decrescente) e più leggere per gli ultimi. Di conseguenza, il livello di solidità è, per esempio, più elevato per i lobbisti professionisti e i lobbisti interni, e inferiore per le associazioni professionali, i gruppi pubblici e le parti sociali. La normativa austriaca del 2012 ha istituito un registro obbligatorio e un insieme formale di regole tra cui i requisiti di registrazione, alcuni requisiti informativi di spesa e le sanzioni in caso di inadempienza.La definizione di lobbistal'articolo 4 della legge introduce una serie di definizioni volta a chiarire il concetto di attività di lobbying, stabilendo i confini di applicazione della normativa. La normativa riguarda società di consulenza di lobbying (Lobbying Agenturen), gruppi aziendali (Unternehmenslobbyisten), gruppi professionali (Kammern) e gruppi pubblici (Verbände). Tutti i rappresentanti di interesse assunti da questi attori sono sottoposti alle regole stabilite quando si cerca di influenzare titolari di cariche pubbliche.L’attività di lobbyingAlla luce di queste categorie di attori, l’attività di lobbying è definita come: "qualsiasi contatto organizzato e strutturato con titolari di cariche pubbliche finalizzati ad influenzare il processo decisionale nell'interesse di un committente" (articolo 4, paragrafo 1; 2012). La normativa riguarda sia l’organo legislativo che quello esecutivo, compreso anche  il personale burocratico e titolari di cariche pubbliche di enti territoriali. Nonostante la vasta copertura delle regole, la legge presenta una vasta gamma di eccezioni. In realtà, i gruppi di interesse religioso e territoriali  e gli studi legali sono esentati. Le parti sociali sono sottoposti a una serie limitata di requisiti di registrazione, prevista inoltre l'esenzione dalle disposizioni in materia di sanzioni e di accumulo di ruolo (articolo 2, paragrafo 2-4).Procedure di iscrizione individualeIl regolamento stabilisce differenti requisiti di registrazione in base alla natura del gruppo di interesse. La sezione A (suddivisa in A1 e A2) è dedicata alla consulenza di lobbying. La sezione B ai lobbisti interni delle imprese, mentre, rispettivamente, la sezione C e D alle associazioni professionali e gruppi di interesse pubblico. Le parti sociali sono soggetti a disposizioni particolari. Nella sezione A le consulenze di lobbying e i consulenti devono registrarsi prima di stabilire i contatti con titolari di cariche pubbliche, fornendo le seguenti informazioni sulla società di lobbying: nome, numero di impresa, indirizzo, sito web e inizio dell'esercizio sociale. Si richiedono anche una breve descrizione delle attività e la missione della società. Inoltre, la società di lobbying deve adottare un codice di condotta interno, dichiarare il volume delle operazioni del precedente esercizio finanziario, rivelare il numero di contratti di lobbying accettati e fornire il nome e la data di nascita dei lobbisti.Nella sezione A2 i consulenti di lobbying devono rivelare i loro contratti di lobbying dichiarando il nome, il numero di impresa, l'indirizzo, il sito e l’inizio dell’anno di attività  sia del committente che del cliente. L'oggetto del contratto di lobbying deve essere dichiarato. La sezione A2 non è pubblica, il Ministro della Giustizia ha accesso esclusivo alle informazioni. Le terze parti sono autorizzate ad avere accesso a questi dati con il consenso precedente dal committente e del consulente. La sezione B richiede ai lobbisti interni delle imprese di registrarsi prima di stabilire contatti con titolari di cariche pubbliche, fornendo i seguenti dati: il nome della società, il numero di impresa, indirizzo, sito web e inizio dell’anno finanziario, una breve descrizione delle attività e la missione della società, il nome e la data di nascita dei lobbisti. Le imprese devono anche rivelare i costi connessi all'attività di lobbying nel corso dell'esercizio precedente, se questi superano l'importo di 100.000 €. Le imprese devono adottare un codice di condotta interno per i lobbisti interni.Nelle sezioni C e D si richiede  alle associazioni professionali e alle associazioni di interesse pubblico la registrazione prima di stabilire i contatti con titolari di cariche pubbliche, fornendo i seguenti dati: il nome, l'indirizzo e il sito web dell'organizzazione, il numero di  rappresentanti di interessi che sono attivi e una stima delle spese relative alla attività di rappresentanza di interessi. Contrariamente alle consulenze di lobby e ai lobbisti interni delle imprese, le associazioni professionali e le associazioni di interesse pubblico non sono tenuti a fornire ogni tipo di informazione personale. I requisiti di registrazione si limitano alla fornitura di informazioni di carattere generale e di contatto dell'associazione. Ciò rappresenta una grande differenza in termini di trasparenza, in quanto i consulenti di  lobbying e le imprese devono rivelare una quantità superiore di dati.Rendicontazione delle spese e dei clientiIl regolamento non comporta la regolare presentazione di rapporti di spesa.  I consulenti di lobbying devono indicare il volume annuo di vendite relative alle attività di lobbying sotto sezione A1 e le imprese devono dichiarare se i costi relativi alla lobbying superano i 100.000 € di cui alla sezione B.Archiviazione elettronica e accesso pubblico al registroIl Ministero della Giustizia Austriaco, che rappresenta l'autorità competente, fornisce ai gruppi di interesse e consulenti la registrazione on line. L’accesso al registro è pubblico per le sezioni A1, B, C e D. La sezione A2 contenente informazioni sul contratto di lobbying tra committenti e consulenti è consultabile solo dal Ministero della Giustizia. L'accesso a questa sezione è esteso ad altre parti previa autorizzazione dei dichiaranti. Tale esenzione è legittimata dal legislatore attraverso la necessità di proteggere la privacy e gli interessi economici dei clienti, che possono soffrire potenziali perdite economiche dalla diffusione di informazioni.SanzioniL'Autorità competente è rappresentata dal Ministero della Giustizia, che ha il potere di imporre sanzioni. Chi svolge attività di lobbying senza essere registrato incorre in sanzioni pecuniarie di € 20.000 o € 60.000 per reiterazione. Le sanzioni per il mancato rispetto delle regole sono di € 10.000 o € 20.000 per reiterazione. Queste si applicano anche ai committenti, che sono co-responsabili per garantire la corretta manutenzione delle informazioni registrate. Il Ministro della Giustizia ha, inoltre, il potere di cancellare i dichiaranti dal registro in caso di non conformità o comportamenti scorretti. La cancellazione preclude ai lobbisti la registrazione per tre anni. Da sottolineare che disposizioni speciali  esentano le parti sociali dall'applicazione delle sanzioni. Questa particolare disposizione riduce drasticamente il campo di applicazione della normativa in termini di responsabilità quando si tratta di attività svolte dalle parti sociali.Le revolving-doorsIl legislatore ha deciso di tenere la questione revolving-door non regolamentata. Tuttavia, la legislazione tratta l’ipotesi di cumulo di ruoli. L'articolo 8 stabilisce l'incompatibilità tra lo status di titolare di carica pubblica e lobbista professionale. La scelta del legislatore è stata guidata dalla disposizione “cash-for-law” e dalla vicenda Telekom[2], che sottolineano il conflitto di interessi tra i due ruoli. Il campo di applicazione della disposizione revolving-door è comunque limitata. Date le esenzioni previste dalla legge, questo articolo riguarda solo una categoria limitata di lobbisti. Essa non si applica ai gruppi di lobbying interni, e rappresentanti di interessi di associazioni professionali, gruppi pubblici e le parti sociali. Il cumulo di ruoli di parlamentare e rappresentante di interessi di associazioni di imprese o sindacati è molto comune in Austria. Estendere tale disposizione alle parti sociali avrebbe potuto colpire molti membri del Parlamento.Conclusioni: trasparenza e partecipazione nella regolamentazione austriacaIn sintesi, Le diverse sezioni A, B, C e D hanno evidenziato la presenza di una variazione della rigidità della normativa tra i tipi di gruppi di interesse in termini di quantità di informazione che deve essere presentata. L'indice CPI è costruito applicando un punteggio su 48 domande sulle dimensioni di cui sopra[3]. L’indice è dato da una scala che va da 1 punto (robustezza minima) a 100 (robustezza massima). In altre parole, quanto più la legge di lobbying è vicina a 100, più robusta è la legislazione. Questa procedura è stata fatta per le sezioni A, B, C e D più per le disposizioni in materia di parti sociali. Come mostra la tabella 1, la legge di lobbying Austriaca è caratterizzata da una variazione di robustezza a seconda del tipo di gruppo di interesse.[4]Secondo la classificazione, la legislazione è medio-regolata nelle sezioni A e B sulla consulenza di lobbying e attori aziendali; e basso-regolata nella sezione C (associazioni di categoria) e D (gruppi pubblici), incluse le disposizioni in materia di parti sociali. In particolare, il divario di robustezza in termini di punteggio CPI tra le sezioni C e D e le disposizioni in materia di parti sociali è particolarmente grande (17 punti), il che significa che le disposizioni in materia di parti sociali garantiscono livelli sistematicamente più bassi di trasparenza e responsabilità rispetto alle altre sezioni. Esempi simili si possono trovare negli Stati Uniti e nella regolamentazione Canadese. Punteggio CPIClassificazione perChari et al.Sezione A  -Consulenti di lobbying32Medio-regolataSezione B – Lobbisti interni di azienda30Medio-regolataSezione C – Associazioni Professionali29Basso-regolataSezione D – Gruppi Pubblici29Basso-regolataParti Sociali17Basso-regolata  A cura di Francesco Rossi, studente del Laboratorio di Teorie e Tecniche del Lobbying Istituzionale, dipartimento di Giurisprudenza, LUMSA - Roma[1] Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 3 Implementing the OECD Principles for Transparency and Integrity in Lobbying[2] Gli scandali hanno colpito la politica austriaca nel 2011. Questi hanno coinvolto il MEP Ernst Strasser, scoperto ad accettare tangenti in cambio di promuovere una legislazione al Parlamento europeo (cash for law).  Sono stati dichiarati colpevoli politici e lobbisti per aver intascato fondi di dubbia provenienza relativamente al business della società Telekom Austria.[3] Domande relative alla disciplina della registrazione individuale,metodi di registrazione, rivelazione spese individuali, grado di trasparenza verso il pubblico.[4] Investigating lobbying laws Austria

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Proseguono gli sforzi verso una normativa europea più chiara e decisa sulle lobbyNon solo in Italia: anche in Europa il lobbying è ammantato da un velo di incertezza normativa e di sfiducia da parte di istituzioni e cittadini. Anche per questo, nelle ultime settimane l’azione delle organizzazioni e associazioni che si occupano della trasparenza del processo decisionale si è fatta più forte e omogenea, anche su impulso delle principali Istituzioni europee. L’iniziativa più importante è partita diverse settimane fa dalla Commissione Europea, che ha avviato una Consultazione pubblica sulla proposta di un registro per la trasparenza obbligatorio. È inoltre in corso anche una petizione su change.org, sempre più strumento di espressione della democrazia “dal basso”, portata avanti dalla sezione europea di Transparency International per “puntare i riflettori” sulle lobby di Bruxelles.La consultazione della CommissioneLa Commissione europea intende raccogliere le opinioni di tutte le parti interessate sull'operato dell'attuale registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione e sulla sua futura evoluzione verso un sistema obbligatorio esteso al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea. La consultazione pubblica ha un duplice obiettivo: 1) raccogliere opinioni sul funzionamento dell'attuale registro per la trasparenza e 2) ricevere contributi utili per la concezione del futuro sistema di registrazione obbligatoria annunciato negli orientamenti politici del presidente Juncker. Lo scopo è valutare e capire che cosa ha funzionato bene finora e che cosa può essere migliorato e come, in modo da garantire che si possano sfruttare pienamente le potenzialità del registro come valido strumento per disciplinare le relazioni tra le istituzioni dell'UE e i rappresentanti di interessi. I risultati della consultazione pubblica serviranno da base per la preparazione della proposta di un registro obbligatorio da parte della Commissione.La consultazione sarà aperta a tutti fino al prossimo 1 giugno, e potrà essere compilata al seguente link. Sarà molto interessante valutare anche i contributi pervenuti, che saranno pubblicati sul sito web nelle lingue in cui sono stati compilati, entro 15 giorni lavorativi a partire dal termine della consultazione. Una relazione di sintesi sarà pubblicata entro tre mesi dal termine della consultazione. In particolare, un punto fondamentale sarà rappresentato dalle impressioni sull’attuale sistema di registrazione, da più parti definito lacunoso se non fallimentare.La petizione di Transparency InternationalLa petizione di Transparency International Europe parte da una visione molto negativa della mancanza di trasparenza del lobbying europeo, come minaccia per la democrazia e della fiducia dei governi nella politica. Transparency negli ultimi anni ha condotto, come molte altre ONG sulla trasparenza, indagini sulle attività “nascoste” di alcuni particolari gruppi di pressione. A dire il vero, il punto di partenza di Transparency è molto scettico nei confronti delle “lobby” in generale (farmaceutiche, bancarie, commerciali), ma il principale motivo degli scandali sulla corruzione degli ultimi mesi è considerato la mancanza di trasparenza.La petizione online è disponibile a questo link: https://www.change.org/p/commissione-europea-puntare-i-riflettori-sul-lobbismo-nell-ue . Queste le richieste alla Commissione Juncker:Fare in modo che tutti i lobbisti siano obbligati a iscriversi al registro europeo, di modo che gli esponenti delle istituzioni UE non potranno più incontrare lobbisti non registrati, e non potranno più invitarli a udienze o gruppi di esperti.Assicurare che le norme valgano per tutte le istituzioni europee, compreso il Consiglio, che finora non ha nemmeno aderito al registro volontario. E’ importante che i leader politici e i loro consiglieri pubblichino online tutti i loro incontri con lobbisti.Rendere più affidabili le informazioni fornite sul registro. A tal fine è neccessario un robusto sistema di controllo, che includa sanzioni per lobbisti che non rispettano le regole.Le due consultazioni permetteranno di creare una comunità di interesse attorno a un tema molte volte dibattuto in modalità e con accezioni parziali e spesso negative. Sarebbe auspicabile una partecipazione degli “addetti ai lavori”, proprio i lobbisti che, con le loro competenze tecniche e l’esperienza delle tante barriere ideologiche che li circondano, hanno l’opportunità di esprimere un pensiero originale, efficace e, si spera, incisivo anche nei confronti dei legislatori nazionali.

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