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Il paradigma del lobbying nell'UE cambia con il trattato di Lisbona
Scritto il 2013-07-02 da lobbyingitalia su Europa

Con il trattato di Lisbona sono cambiate definitivamente le condizioni generali per una comunicazione efficace tra economia e politica: le strutture del processo decisionale europeo all'interno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri sono diventate sempre più impenetrabili anche per le grandi imprese internazionali. All'atto pratico le imprese non mancano di competenze di contenuto, quindi di buoni argomenti per far valere quanto sta loro a cuore. Sussiste piuttosto una domanda crescente di una competenza di processo, vale a dire della conoscenza completa dei processi decisionali formali e informali e dell'effettiva possibilità di prenderne parte.

Con il trattato di Lisbona sono cambiate definitivamente le condizioni generali per una comunicazione efficace tra economia e politica: le strutture del processo decisionale europeo all'interno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri sono diventate sempre più impenetrabili anche per le grandi imprese internazionali. All'atto pratico le imprese non mancano di competenze di contenuto, quindi di buoni argomenti per far valere quanto sta loro a cuore. Sussiste piuttosto una domanda crescente di una competenza di processo, vale a dire della conoscenza completa dei processi decisionali formali e informali e dell'effettiva possibilità di prenderne parte.

A tal proposito il Dr. Klemens Joos, amministratore di EUTOP International GmbH, osserva: "Il trattato di Lisbona impone, in special modo, un cambiamento di paradigma per quanto concerne la rappresentanza delle parti interessate: sono necessari contenuti e argomenti. Tuttavia è sufficiente limitarsi a darne comunicazione ai legittimi destinatari al momento opportuno e nel luogo opportuno, comunicazione che, alla luce della crescente complessità della procedura e delle diverse fasi decisionali a livello europeo e degli Stati membri, costituirà sempre più una sfida. Ne consegue che, per una comunicazione politica efficace, la competenza di processo è importante almeno quanto la competenza di contenuto. Senza la competenza di processo la rappresentanza delle parti interessate sul piano politico si rivelerà un fallimento".

Ciò è quanto emerge, in pratica, a esempio dei profondi cambiamenti introdotti dalle modifiche del trattato di Lisbona nel processo decisionale europeo. Pertanto, per quanto riguarda le decisioni del Consiglio, finora prevaleva il principio dell'unanimità. Ora, il trattato di Lisbona ha introdotto ex novo il principio della maggioranza in molti ambiti. Fino a oggi un'impresa poteva convincere, in seno al Consiglio, i rappresentanti del proprio Stato membro di quanto le stava a cuore, senza che fosse possibile prendere decisioni contro i suoi interessi. Dopo Lisbona tutto ciò è passato: applicando il principio della maggioranza, i voti di uno o anche pochi Stati membri esercitano un potere piuttosto debole senza il raggiungimento di una minoranza di blocco.

La rivalutazione del processo di codecisione ha effetti simili sull'iter legislativo ordinario e sullo strumento legislativo abituale dell'Unione europea: con il relativo coinvolgimento stringente del Parlamento Europeo in quasi tutte le misure legislative dell'Unione europee rilevanti per le imprese, una semplice rappresentanza delle parti interessate a livello nazionale risulta, de facto, destinata al fallimento. Ciò è rafforzato dal fatto che, a differenza di quanto accade per gli Stati membri, l'operato del Parlamento non si orienta sull'esecutivo.

Per ogni richiesta devono essere ideate nuove coalizioni estese ai gruppi parlamentari e agli Stati membri. Non esistono gruppi di governo o di opposizione.

Già verso la fine degli anni '80 il Dr. Klemens Joos ha individuato il principio base di un approccio processuale europeo e l'importanza della competenza di processo nella rappresentanza delle parti interessate, mettendolo successivamente in pratica con la creazione di EUTOP international GmbH nel 1990. Con la sua tesi pubblicata nel 1997 ("Rappresentanza delle parti interessate delle imprese tedesche nelle istituzioni dell'Unione europea", discussa presso la facoltà di Economia aziendale della Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco), Joos ha posto le basi scientifiche per lo sviluppo del modello di servizio EUTOP, proprio in un'epoca in cui l'Unione europea non contava che 15 Stati membri ed era ancora ampiamente accettato il principio dell'unanimità del Consiglio e si attuava una procedura di codecisione solo per pochi atti legislativi. Nel suo libro "Il lobbying nella nuova Europa: la rappresentazione ottimale delle parti interessate dopo il trattato di Lisbona", pubblicato nel 2010, Joos approfondisce questo principio alla luce delle ampie innovazioni introdotte dal trattato di Lisbona.

La tesi proposta da Joos sulla competenza di processo è stata poi ampiamente ripresa da altri autori, recentemente anche da Daniel Guéguen, che nella sua pubblicazione "Rimodellare il lobbying a livello europeo" opera un distinguo tra "componenti tecniche" (conoscenza dei contenuti fondamentali) e "componenti di processo" (conoscenza dei processi e degli iter decisionali), ponendo le due categorie di componenti su un piede di parità ai fini del successo di una strategia di rappresentanza delle parti interessate (fornendo, a sostegno della sua teoria, esempi di procedure).

La tesi di Joos e, quindi, l'approccio di servizio di EUTOP trovano conferma sul piano empirico nel successo, ormai più che ventennale, dell'impresa.

Nuova consultazione della Commissione sul Registro per la Trasparenza delle lobby. La domanda principale è: sarebbe opportuno renderlo obbligatorio per tutte le istituzioni dell'UE? Il 1º marzo la Commissione avvierà una consultazione pubblica di 12 settimane per raccogliere contributi sull'attuale regime di registrazione per i rappresentanti di interessi che cercano di influenzare il lavoro delle istituzioni dell'UE e sulla sua evoluzione verso un registro obbligatorio dei lobbisti esteso al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione. Il primo Vicepresidente della Commissione Frans Timmermans ha dichiarato: "L'attuale Commissione sta modificando il nostro modo di lavorare, che evolve verso un maggior coinvolgimento dei soggetti interessati e una maggiore trasparenza a proposito di chi incontriamo e perché. Dobbiamo andare ancora oltre e stabilire un registro obbligatorio, valido per tutte e tre le istituzioni, che garantisca la piena trasparenza sui lobbisti che cercano di influenzare l'elaborazione delle politiche dell'UE. Per riuscire a mettere in pratica correttamente questa proposta ci auguriamo di ricevere il maggior numero di contributi possibile da cittadini e soggetti interessati di tutta Europa sul funzionamento dell'attuale sistema e sulla sua evoluzione. Un'Unione europea più trasparente e responsabile è un'Unione in grado di fornire risultati migliori ai cittadini." La Commissione ha elaborato una consultazione in due parti che consentirà di raccogliere le opinioni di un'ampia gamma di soggetti interessati, della società civile e dei cittadini. La prima fase della consultazione, che non richiede una conoscenza approfondita dell'attuale registro per la trasparenza, consente ai non esperti di rispondere a domande sui principi e sull'ambito di applicazione; la seconda sezione intende invece raccogliere pareri sul funzionamento pratico dell'attuale sistema da parte di coloro che lo utilizzano. I documenti della consultazione sono disponibili in tutte le lingue dell'UE per consentire un ampio feedback. La consultazione terminerà martedì 24 maggio. Il nuovo sistema, che la Commissione intende presentare come proposta di accordo interistituzionale, costituirebbe un'evoluzione rispetto al registro attuale, gestito congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla Commissione ma non obbligatorio e non esteso al Consiglio. Le riforme interne alla Commissione hanno già determinato un netto aumento delle iscrizioni al registro per la trasparenza: al 1º marzo nel registro figurano 9.286 iscritti rispetto ai 7.020 del 31 ottobre 2014, prima cioè dell'entrata in funzione della Commissione e delle sue riforme. La Commissione ritiene che lavorare insieme ai colegislatori del Parlamento europeo e del Consiglio sia determinante per consentire ai cittadini di avere una visione d'insieme su quali rappresentanti di interessi cercano di influenzare il processo legislativo. La consultazione pubblica servirà da base per la proposta che la Commissione presenterà nel corso dell'anno. Contesto La Commissione ha già intrapreso importanti riforme della propria organizzazione interna per promuovere una maggiore trasparenza. In base ai metodi di lavoro della Commissione Juncker, i commissari non possono più riunirsi con organizzazioni che non figurano nel registro per la trasparenza. In linea con l'iniziativa per la trasparenza, introdotta nel novembre 2014, tutte le riunioni tra rappresentanti di interessi e commissari, membri dei gabinetti e direttori generali della Commissione devono essere rese pubbliche entro due settimane dal loro svolgimento. Nel suo primo anno di attività la Commissione ha pubblicato informazioni su oltre 6.000 riunioni (delle quali circa 5.500 con commissari e membri dei gabinetti e 600 con direttori generali). L'introduzione di questo nuovo sistema ha di fatto reso l'iscrizione nel registro per la trasparenza un requisito obbligatorio per qualsiasi soggetto intenzionato a incontrare i più alti responsabili politici e funzionari dell'UE. L'impegno della Commissione di presentare la proposta di un registro per la trasparenza obbligatorio esteso a tutte le istituzioni europee figura anche negli orientamenti politici del presidente Juncker e nel programma di lavoro 2016 della Commissione. La Commissione ritiene che i cittadini abbiano il diritto di sapere chi cerca di influenzare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel processo legislativo. Le modifiche previste per il registro per la trasparenza sono parte di un più ampio progetto di riforma del modo di elaborare le politiche nell'UE. Nella sua agenda "Legiferare meglio", presentata nel maggio 2015, la Commissione si è assunta l'impegno di aprire ulteriormente il processo di elaborazione delle politiche al controllo e al contributo dei cittadini. Sono già stati istituiti nuovi meccanismi di feedback che consentono ai soggetti interessati di manifestare alla Commissione il loro punto di vista fin dall'inizio dell'elaborazione di un'iniziativa, sulla base di tabelle di marcia e valutazioni d'impatto iniziali, e in seguito all'adozione di una proposta da parte della Commissione, in modo da contribuire al processo legislativo in seno al Parlamento e al Consiglio. Altri strumenti che consentono ai soggetti interessati di presentare osservazioni sulla legislazione esistente sono previsti nel quadro del programma REFIT. Il sito web "Ridurre la burocrazia — dite la vostra!" è già operativo e consente ai cittadini di fornire un feedback su norme dell'UE esistenti. I contributi ricevuti vanno ad alimentare l'operato della piattaforma REFIT, che offre consulenza alla Commissione sugli ambiti legislativi che andrebbero riesaminati per rendere la legislazione dell'UE più efficace ed efficiente. Nel novembre 2014 la Commissione ha infine adottato una comunicazione che delinea una maggiore trasparenza nei negoziati per il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP). La Commissione ritiene fondamentale garantire che l'opinione pubblica abbia accesso a informazioni accurate ed esaurienti sulle intenzioni dell'UE nell'ambito dei negoziati. La consultazione pubblica sarà aperta fino all'1 giugno 2016 al seguente link.

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Prosegue in Scozia l’iter di approvazione di una legge sul lobbying, e non mancano le polemiche sulle norme contenute nel pacchetto legislativo approntato dal Governo. Ma l’Esecutivo procede a passi decisi verso la regolamentazione, e di ciò è testimone il dibattito che si è tenuto nei giorni scorsi in occasione dell’apertura dei lavori del parlamento scozzese per il 2016. Giovedì 7 gennaio si è svolto il dibattito a Holyrood, la sede del parlamento di Edimburgo, alla presenza del Ministro degli affari parlamentari Joe Fitzpatrick. In occasione del dibattito sono stati presentati i risultati della consultazione avviata nei mesi scorsi (come documentato da Lobbying Italia) alla luce delle prime, negative osservazioni da parte di alcuni gruppi di pressione nei confronti del governo. In particolare, secondo la Law Society of Scotland (società che raggruppa laureati in legge e avvocati professionisti scozzesi) infatti le regole del “ddl Lobby” scozzese contenevano diversi difetti di fondo, in particolare riguardo le attività oggetto dell’obbligo di registrazione pubblica. Contrariati anche i lobbisti, che per bocca della loro associazione di rappresentanza ASPA avevano espresso preoccupazione per la definizione di “attività di lobby” e “lobbista”. Un’altra associazione di lobbisti professionisti, APPC Scotland, aveva chiesto che nella definizione di lobbista fossero comprese tutte le organizzazioni (ivi comprese onlus e studi di avvocato) che svolgessero attività di lobby. Il think tank Common Weal aveva poi chiesto al parlamento di “non far finta che tutto funzioni alla perfezione, poiché 9 scozzesi su 10 hanno manifestato contrarietà alle attuali norme sul lobbying”. Queste e altre osservazioni sono state poi registrate nella consultazione pubblica avviata negli ultimi mesi del 2015 dal governo, discusse nel dibattito dei giorni scorsi. In particolare la Scottish Alliance for Lobbying Transparency - SALT ha prodotto in base al sondaggio condotto da YouGov un rapporto intitolato “Closing the loopholes in the Lobbying (Scotland) Bill”, che ha mostrato risultati interessanti sulla percezione dell’industria del lobbying in Scozia (qui un’ulteriore analisi). Il 92% degli intervistati ha dichiarato che fosse necessario che i lobbisti pubblicassero la spesa in attività di lobbying, una misura non prevista dal disegno di legge attualmente in discussione, che prevede esclusivamente la pubblicazione dell’obiettivo e del destinatario della “pressione”. Inoltre, forte sostegno è stato dato a tre aspetti promossi dalla SALT: allargare la definizione di attività comprese nel lobbying, allargare la definizione di lobbista, aumentare il tipo di informazioni che i lobbisti devono rendere pubbliche. La SALT aveva inoltre prodotto un form che ogni cittadino avrebbe potuto inviare online al proprio parlamentare di riferimento, che toccava tutti gli argomenti oggetto delle osservazioni sul Lobbying Bill. La discussione a Holyrood è stata molto serrata. La Federazione delle Piccole Imprese ha denunciato l’eccessiva onerosità delle norme, per osservare le quali la federazione avrebbe dovuto scontare un deficit logistico nei confronti delle organizzazioni più grandi. I parlamentari del Labour Mary Fee e Neil Findlay hanno posto l’attenzione sul fatto che anche le telefonate e le mail sarebbero dovute rientrare tra le attività che consistevano in lobbying, estendendo quindi la portata della regolamentazione. Una previsione che non piace allo Scottish Council for Voluntary Organisations – SCVO, che la reputa troppo onerosa. In realtà è molto onerosa anche per le casse statali: il rappresentante della Association for Scottish Public Affairs, Alastair Ross, ha espresso che l’estensione della portata della legge avrebbe portato ad un aumento delle spese statali, che con le attuali nuove norme incontrerebbero spese per circa 3 milioni di euro annui. Il ministro Fitzpatrick ha convenuto che il governo, pur tenendo in considerazione qualsiasi proposta, ha la necessità di porre attenzione su qualsiasi aspetto per evitare che previsioni di legge possano ledere il diritto alla partecipazione per alcune parti e avvantaggiarne altre. Come lui, anche altri parlamentari di maggioranza come Fiona McLeod e Cameron Buchanan hanno tenuto a precisare che non fosse possibile estendere eccessivamente la portata del registro, e che si corresse il rischio che la registrazione eccessiva avrebbe perso di significato e serietà. La discussione del Lobbying Bill si accende proprio nel momento in cui la premier Nicola Sturgeon, leader dello Scottish National Party che detiene la maggioranza assoluta in parlamento, è oggetto di critiche per due diverse vicende legate al mondo del lobbying: negli scorsi mesi è stata accusata di aver accettato una mazzetta da parte della lobby animalista, in forma di una donazione di 10.000 £, giusto qualche settimana prima di bloccare la discussione in parlamento di un disegno di legge sulla caccia alla volpe (“Hunting Act”); qualche giorno fa invece è stata pubblicata la notizia di una cena privata (peraltro ospitata dalla società di lobbying Charlotte Street Partners) alla quale hanno partecipato, accanto alla Sturgeon, esponenti di spicco dell’economia e dell’imprenditorialità scozzese, tra i quali esponenti della Scotch Whisky Association, lobbisti del gas naturale, rappresentanti di Buccleuch Estate (tra i principali oppositori della riforma del real estate scozzese). Una notizia che rende l'approvazione del Lobbying Bill ancor più necessaria per comprendere quali reali interessi siano a cuore del partito nazionalista scozzese.

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Le ong Transparency International, Sunlight Foundation, Open Knowledge, Access Info con il supporto del Programma dell'Unione Europea per la Prevenzione e la lotta al crimine hanno predisposto una nuova lista di 38 standard basati sulle più avanzate regolamentazioni del lobbying a livello internazionale. L’obiettivo è orientare i governi dei Paesi in cui è più diffuso il fenomeno a implementare la loro regolamentazione, e i Paesi in cui le relazioni istituzionali si svolgono sotto una cappa di opacità a rispettare tre requisiti essenziali della regolamentazione dell’attività dei gruppi di pressione: trasparenza, integrità, partecipazione. Al maggio 2015, almeno 20 Paesi in tutto il mondo hanno una regolamentazione del lobbying, la cui portata ed efficacia varia da caso a caso, a livello nazionale: Australia, Austria, Brasile, Canada, Cile, Francia, Georgia, Germania, Ungheria, Irlanda, Israele, Lituania, Macedonia, Montenegro, Perù, Polonia, Slovenia, Taiwan, Regno Unito, Stati Uniti (aggiungiamo anche i progressi in Messico, Colombia, Nigeria, Ucraina).  Sebbene la maggior parte di questi Paesi siano ad alto livello di industrializzazione, ogni regolamentazione presenta aspetti che i 38 standard mirano a mitigare: tra tutti, gli scandali relativi alla corruzione che portano le ong e i centri di ricerca ad interrogarsi e interessarsi sempre più sulle normative nazionali in tal senso. È ben specificato che la regolamentazione non è che uno strumento per raggiungere l’obiettivo del maggior livello di eticità delle attività di public affairs; è infatti necessaria anche la disponibilità da parte di decisori e gruppi di pressione a rispettare nel concreto le norme, in modo tale da creare un ambiente di decisione pubblica etico e “fair”. Princìpi guida Il lobbying è un’attività legittima e una parte fondamentale del processo decisionale. la società democratica è basata su un pluralismo degli interessi tra i quali i decisori pubblici devono muoversi per prendere decisioni ragionate in favore dell’interesse generale. C’è un particolare interesse pubblico ad assicurare la trasparenza e l’integrità del lobbying, così come la diversificazione della partecipazione e il contributo alla decisione normativa. Ogni misura normativa per assicurare i primi due principi deve essere proporzionale, adeguata allo scopo e non impedire il diritto individuare di associazione, libertà di opinione e rappresentazione dell’interesse al decisore pubblico. I primi standard riguardano le definizioni di lobbying, decisore pubblico e lobbista. Ne vengono escluse le interazioni tra cittadini e pubblici ufficiali riguardo i loro interessi privati, e tra pubblici ufficiali stessi (decisori pubblici, agenti diplomatici o rappresentanti di Stati stranieri) nell’attuazione delle proprie funzioni pubbliche. Altra sezione riguarda le norme sulla trasparenza. La registrazione deve essere obbligatoria, periodica, prevedere un’attività di reporting delle attività e degli incontri; devono essere pubblicate una serie di informazioni da parte dei lobbisti, tra le quali i documenti presentati e i finanziamenti alla politica; i dati devono essere accessibili, aperti e comparabili; il carico burocratico deve essere minimo, sia per il pubblico che per il privato. È consigliato che i decisori pubblici e gli enti decisionali pubblichino le proprie informazioni, che devono essere chiare, libere ed esaustive. Ulteriori norme dovranno essere previste per raggiungere il maggior livello possibile di integrità. Ai decisori pubblici è raccomandata la sottoscrizione di un codice di condotta di cui sono definiti nello specifico i punti (tra questi, le norme di prevenzione di conflitto di interessi); di rispettare un periodo di cooling-off di almeno due anni prima di lavorare come rappresentante di interessi privati, per prevenire il fenomeno delle revolving doors; di dichiarare, nel caso inverso di provenienza dal settore privato, di non difendere interessi di parte una volta nominati/eletti come decisori pubblici. Norme sull’integrità sono previste anche per i lobbisti o rappresentanti di interesse: anche qui un codice di condotta, standard comportamentali e auto-regolazione. Partecipazione ed accesso: anche qui sono previste norme che puntano alla totale disclosure del settore e che già in alcune democrazie sono attuate, seppur non con l’efficacia richiesta da TI. Sono auspicati il diritto alla partecipazione per ogni tipo di gruppo interessato a un processo decisionale pubblico (anche non organizzato con strutture di lobby), un processo di consultazione pubblico precedente a qualsiasi iniziativa decisionale, la par condicio sia nell’accesso che nella partecipazione alla formazione della decisione, la giustificazione di eventuali rifiuti a richieste portate avanti da gruppi di interesse. Riguardo gruppi di esperti, il legislatore deve prevedere una composizione interna bilanciata includendo tutti i diversi interessi. Riguardo il sistema di controllo, sono raccomandati precisione e tempismo nelle attività di monitoraggio delle attività di relazioni istituzionali; un meccanismo di ricorsi aperto a tutti; una serie di sanzioni, efficaci proporzionate e dissuasive, per la violazione di norme sul registro. Non è però previsto che tipo di ente debba assumere il controllo sulle attività di lobbying: un ente già esistente, o un organo ad hoc? Infine, relativamente al quadro regolatorio generale, è sottolineato l’interesse per il contesto locale sia dal punto di vista territoriale (se si è in presenza di accentramento o decentramento governativo, o se c’è un alto tasso di corporativismo) che sociale (tasso di professionalità dell’attività di lobbying, gruppi sociali presenti e attivi). La revisione annuale dei risultati della regolamentazione dal punto di vista del tasso di eticità e concorrenza dell’intero mercato nazionale è l’ultimo step per garantire un quadro regolamentare completo per la disciplina del lobbying. Link allo studio di Transparency International e alle opinioni in merito della Sunlight Foundation.

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