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Sec si compra Cambre SA e fa lobbying in Europa
Scritto il 2013-06-17 da lobbyingitalia su Europa

SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali (fondata nel 1989 da Fiorenzo Tagliabue e oggi ai vertici del mercato italiano nella consulenza per la comunicazione d’impresa) ha sottoscritto giovedì 13 giugno 2013 un accordo per l’acquisizione del 60% del capitale sociale di Cambre SA, società indipendente con sede a Bruxelles e specializzata nella consulenza e nelle attività di lobbying e public affairs. Advisor dell’operazione lo studio Triberti, Colombo & Associati.

Fondata nel 2003 da Tom Parker e Aart van Iterson, entrambi con oltre quindici anni di esperienza nel campo delle relazioni istituzionali e della comunicazione per imprese, associazioni, enti e istituzioni europei e internazionali, Cambre (3,3 milioni euro di fatturato nel 2012) si colloca tra le principali realtà del settore nel vecchio continente.

Grazie a questa acquisizione, SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali (12 milioni di Euro di fatturato nel consolidato 2012 in Italia e oltre 100 professionisti tra la sede principale di Milano e le sedi di Udine, Treviso, Torino, Parma, Roma, Bari e Messina) avvia con decisione una presenza diretta in Europa. L’accordo, inoltre, consente a SEC di completare la propria offerta integrata di servizi di consulenza di comunicazione in un’ottica di supporto alle attività di lobbying delle imprese italiane nei confronti dell’Unione Europea (Commissione e Parlamento).

A seguito dell’accordo, Fiorenzo Tagliabue assume la carica di Presidente di Cambre SA, mentre i fondatori Tom Parker e Aart van Iterson mantengono la carica di Amministratori Delegati e continueranno ad avere la responsabilità della gestione operativa della società che conta un organico di 25 professionisti di 11 nazionalità diverse.

L’intesa raggiunta - sottolinea Fiorenzo Tagliabue - corona un percorso di collaborazione avviato in passato con Cambre che ha permesso a SEC di verificare la qualità del lavoro professionale di Tom Parker e Aart van Iterson che siamo orgogliosi di annoverare tra i nostri colleghi; inoltre rappresenta il primo passo di una strategia di internazionalizzazione che intende trasformare il gruppo SEC in cinque anni in un player a livello europeo”.

Tom Parker e Aart van Iterson dal canto loro, dichiarano la propria soddisfazione per avere raggiunto questo accordo con SEC:  “Non solo Cambre e i suoi clienti trarranno beneficio dal fatto di avere un partner come SEC in Italia, ma crediamo che questo accordo ci permetterà di sviluppare ancora di più il nostro business; inoltre, non vediamo l’ora di essere al centro del progetto di SEC di diventare un player di primo piano del mercato europeo”.

La Joint Commission on Public Ethics - JCOPE dello stato di New York sta pensando di inserire le comunicazioni attraverso i social media tra le attività di comunicazione nei confronti del decisore pubblico da rendicontare come lobbying. La decisione, annunciata anche dal governatore Andrew Cuomo nel discorso annuale sullo stato dello Stato, fa parte di un quadro complessivo di nuova “eticizzazione” della politica di Albany dopo una serie di scandali. In particolare, tra le “mire” della Joint Commission coloro che svolgono attività di lobbying a tutti gli effetti, ma vengono considerati professionisti delle pubbliche relazioni e non delle relazioni istituzionali. Negli scorsi giorni, lo stato del nordest degli USA ha inserito nella definizione di lobbista anche professionisti della comunicazione come social media strategist e PR. In un comunicato stampa della JCOPE si afferma come “i lobbisti [stiano] sempre più ricorrendo ai social media per portare avanti la loro attività di lobbying. Alla luce di questo è quindi richiesta chiarezza nei casi in cui l’uso di social media è diretto ad attività di lobbying e rendicontabile”. La Joint Commission ha aperto una consultazione pubblica valida fino al 19 febbraio, e da quel giorno saranno approntate le linee guida sull’uso dei social media per attività di lobbying. Tra le richieste anche opinioni su cosa può essere considerato grassroots lobbying, quale impatto possono avere le condivisioni di post o i retweet, quale importanza hanno le comunicazioni fatte ad un account social di un dirigente pubblico piuttosto che quelle recapitate alla mail o agli indirizzi di posta ufficiali. Ovviamente non sono mancate le critiche da parte della community dei professionisti delle relazioni istituzionali, pubbliche ed esterne. L’accusa principale alla Commissione è quella di aver ecceduto nella propria competenza legislativa, violando il diritto ad esprimere liberamente la propria opinione. Un portavoce della Public Relations Society of America ha annunciato contributo fortemente critico da parte dell’associazione.Tra le altre associazioni contrarie, Citizens Union of the City of New York, New York Advocacy Association, New York Civil Liberties Union, la New York Press Association,  lo studio di avvocati Wilson Elser, le società di PR come Davidoff, Hutcher & Citron e West Third Group , diverse testate giornalistiche (come Crain's New York). Ogni violazione delle decisioni del Joint Committee costa 10.000 $. Questa, ed altre norme del Lobbying Act statale, secondo i professionisti del lobbying e quelli delle PR richiedono modifiche molto più urgenti rispetto a quelle derivanti dal nuovo orientamento dello stato di New York.

Mondo - Lobbyingitalia

Prosegue in Scozia l’iter di approvazione di una legge sul lobbying, e non mancano le polemiche sulle norme contenute nel pacchetto legislativo approntato dal Governo. Ma l’Esecutivo procede a passi decisi verso la regolamentazione, e di ciò è testimone il dibattito che si è tenuto nei giorni scorsi in occasione dell’apertura dei lavori del parlamento scozzese per il 2016. Giovedì 7 gennaio si è svolto il dibattito a Holyrood, la sede del parlamento di Edimburgo, alla presenza del Ministro degli affari parlamentari Joe Fitzpatrick. In occasione del dibattito sono stati presentati i risultati della consultazione avviata nei mesi scorsi (come documentato da Lobbying Italia) alla luce delle prime, negative osservazioni da parte di alcuni gruppi di pressione nei confronti del governo. In particolare, secondo la Law Society of Scotland (società che raggruppa laureati in legge e avvocati professionisti scozzesi) infatti le regole del “ddl Lobby” scozzese contenevano diversi difetti di fondo, in particolare riguardo le attività oggetto dell’obbligo di registrazione pubblica. Contrariati anche i lobbisti, che per bocca della loro associazione di rappresentanza ASPA avevano espresso preoccupazione per la definizione di “attività di lobby” e “lobbista”. Un’altra associazione di lobbisti professionisti, APPC Scotland, aveva chiesto che nella definizione di lobbista fossero comprese tutte le organizzazioni (ivi comprese onlus e studi di avvocato) che svolgessero attività di lobby. Il think tank Common Weal aveva poi chiesto al parlamento di “non far finta che tutto funzioni alla perfezione, poiché 9 scozzesi su 10 hanno manifestato contrarietà alle attuali norme sul lobbying”. Queste e altre osservazioni sono state poi registrate nella consultazione pubblica avviata negli ultimi mesi del 2015 dal governo, discusse nel dibattito dei giorni scorsi. In particolare la Scottish Alliance for Lobbying Transparency - SALT ha prodotto in base al sondaggio condotto da YouGov un rapporto intitolato “Closing the loopholes in the Lobbying (Scotland) Bill”, che ha mostrato risultati interessanti sulla percezione dell’industria del lobbying in Scozia (qui un’ulteriore analisi). Il 92% degli intervistati ha dichiarato che fosse necessario che i lobbisti pubblicassero la spesa in attività di lobbying, una misura non prevista dal disegno di legge attualmente in discussione, che prevede esclusivamente la pubblicazione dell’obiettivo e del destinatario della “pressione”. Inoltre, forte sostegno è stato dato a tre aspetti promossi dalla SALT: allargare la definizione di attività comprese nel lobbying, allargare la definizione di lobbista, aumentare il tipo di informazioni che i lobbisti devono rendere pubbliche. La SALT aveva inoltre prodotto un form che ogni cittadino avrebbe potuto inviare online al proprio parlamentare di riferimento, che toccava tutti gli argomenti oggetto delle osservazioni sul Lobbying Bill. La discussione a Holyrood è stata molto serrata. La Federazione delle Piccole Imprese ha denunciato l’eccessiva onerosità delle norme, per osservare le quali la federazione avrebbe dovuto scontare un deficit logistico nei confronti delle organizzazioni più grandi. I parlamentari del Labour Mary Fee e Neil Findlay hanno posto l’attenzione sul fatto che anche le telefonate e le mail sarebbero dovute rientrare tra le attività che consistevano in lobbying, estendendo quindi la portata della regolamentazione. Una previsione che non piace allo Scottish Council for Voluntary Organisations – SCVO, che la reputa troppo onerosa. In realtà è molto onerosa anche per le casse statali: il rappresentante della Association for Scottish Public Affairs, Alastair Ross, ha espresso che l’estensione della portata della legge avrebbe portato ad un aumento delle spese statali, che con le attuali nuove norme incontrerebbero spese per circa 3 milioni di euro annui. Il ministro Fitzpatrick ha convenuto che il governo, pur tenendo in considerazione qualsiasi proposta, ha la necessità di porre attenzione su qualsiasi aspetto per evitare che previsioni di legge possano ledere il diritto alla partecipazione per alcune parti e avvantaggiarne altre. Come lui, anche altri parlamentari di maggioranza come Fiona McLeod e Cameron Buchanan hanno tenuto a precisare che non fosse possibile estendere eccessivamente la portata del registro, e che si corresse il rischio che la registrazione eccessiva avrebbe perso di significato e serietà. La discussione del Lobbying Bill si accende proprio nel momento in cui la premier Nicola Sturgeon, leader dello Scottish National Party che detiene la maggioranza assoluta in parlamento, è oggetto di critiche per due diverse vicende legate al mondo del lobbying: negli scorsi mesi è stata accusata di aver accettato una mazzetta da parte della lobby animalista, in forma di una donazione di 10.000 £, giusto qualche settimana prima di bloccare la discussione in parlamento di un disegno di legge sulla caccia alla volpe (“Hunting Act”); qualche giorno fa invece è stata pubblicata la notizia di una cena privata (peraltro ospitata dalla società di lobbying Charlotte Street Partners) alla quale hanno partecipato, accanto alla Sturgeon, esponenti di spicco dell’economia e dell’imprenditorialità scozzese, tra i quali esponenti della Scotch Whisky Association, lobbisti del gas naturale, rappresentanti di Buccleuch Estate (tra i principali oppositori della riforma del real estate scozzese). Una notizia che rende l'approvazione del Lobbying Bill ancor più necessaria per comprendere quali reali interessi siano a cuore del partito nazionalista scozzese.

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Le ong Transparency International, Sunlight Foundation, Open Knowledge, Access Info con il supporto del Programma dell'Unione Europea per la Prevenzione e la lotta al crimine hanno predisposto una nuova lista di 38 standard basati sulle più avanzate regolamentazioni del lobbying a livello internazionale. L’obiettivo è orientare i governi dei Paesi in cui è più diffuso il fenomeno a implementare la loro regolamentazione, e i Paesi in cui le relazioni istituzionali si svolgono sotto una cappa di opacità a rispettare tre requisiti essenziali della regolamentazione dell’attività dei gruppi di pressione: trasparenza, integrità, partecipazione. Al maggio 2015, almeno 20 Paesi in tutto il mondo hanno una regolamentazione del lobbying, la cui portata ed efficacia varia da caso a caso, a livello nazionale: Australia, Austria, Brasile, Canada, Cile, Francia, Georgia, Germania, Ungheria, Irlanda, Israele, Lituania, Macedonia, Montenegro, Perù, Polonia, Slovenia, Taiwan, Regno Unito, Stati Uniti (aggiungiamo anche i progressi in Messico, Colombia, Nigeria, Ucraina).  Sebbene la maggior parte di questi Paesi siano ad alto livello di industrializzazione, ogni regolamentazione presenta aspetti che i 38 standard mirano a mitigare: tra tutti, gli scandali relativi alla corruzione che portano le ong e i centri di ricerca ad interrogarsi e interessarsi sempre più sulle normative nazionali in tal senso. È ben specificato che la regolamentazione non è che uno strumento per raggiungere l’obiettivo del maggior livello di eticità delle attività di public affairs; è infatti necessaria anche la disponibilità da parte di decisori e gruppi di pressione a rispettare nel concreto le norme, in modo tale da creare un ambiente di decisione pubblica etico e “fair”. Princìpi guida Il lobbying è un’attività legittima e una parte fondamentale del processo decisionale. la società democratica è basata su un pluralismo degli interessi tra i quali i decisori pubblici devono muoversi per prendere decisioni ragionate in favore dell’interesse generale. C’è un particolare interesse pubblico ad assicurare la trasparenza e l’integrità del lobbying, così come la diversificazione della partecipazione e il contributo alla decisione normativa. Ogni misura normativa per assicurare i primi due principi deve essere proporzionale, adeguata allo scopo e non impedire il diritto individuare di associazione, libertà di opinione e rappresentazione dell’interesse al decisore pubblico. I primi standard riguardano le definizioni di lobbying, decisore pubblico e lobbista. Ne vengono escluse le interazioni tra cittadini e pubblici ufficiali riguardo i loro interessi privati, e tra pubblici ufficiali stessi (decisori pubblici, agenti diplomatici o rappresentanti di Stati stranieri) nell’attuazione delle proprie funzioni pubbliche. Altra sezione riguarda le norme sulla trasparenza. La registrazione deve essere obbligatoria, periodica, prevedere un’attività di reporting delle attività e degli incontri; devono essere pubblicate una serie di informazioni da parte dei lobbisti, tra le quali i documenti presentati e i finanziamenti alla politica; i dati devono essere accessibili, aperti e comparabili; il carico burocratico deve essere minimo, sia per il pubblico che per il privato. È consigliato che i decisori pubblici e gli enti decisionali pubblichino le proprie informazioni, che devono essere chiare, libere ed esaustive. Ulteriori norme dovranno essere previste per raggiungere il maggior livello possibile di integrità. Ai decisori pubblici è raccomandata la sottoscrizione di un codice di condotta di cui sono definiti nello specifico i punti (tra questi, le norme di prevenzione di conflitto di interessi); di rispettare un periodo di cooling-off di almeno due anni prima di lavorare come rappresentante di interessi privati, per prevenire il fenomeno delle revolving doors; di dichiarare, nel caso inverso di provenienza dal settore privato, di non difendere interessi di parte una volta nominati/eletti come decisori pubblici. Norme sull’integrità sono previste anche per i lobbisti o rappresentanti di interesse: anche qui un codice di condotta, standard comportamentali e auto-regolazione. Partecipazione ed accesso: anche qui sono previste norme che puntano alla totale disclosure del settore e che già in alcune democrazie sono attuate, seppur non con l’efficacia richiesta da TI. Sono auspicati il diritto alla partecipazione per ogni tipo di gruppo interessato a un processo decisionale pubblico (anche non organizzato con strutture di lobby), un processo di consultazione pubblico precedente a qualsiasi iniziativa decisionale, la par condicio sia nell’accesso che nella partecipazione alla formazione della decisione, la giustificazione di eventuali rifiuti a richieste portate avanti da gruppi di interesse. Riguardo gruppi di esperti, il legislatore deve prevedere una composizione interna bilanciata includendo tutti i diversi interessi. Riguardo il sistema di controllo, sono raccomandati precisione e tempismo nelle attività di monitoraggio delle attività di relazioni istituzionali; un meccanismo di ricorsi aperto a tutti; una serie di sanzioni, efficaci proporzionate e dissuasive, per la violazione di norme sul registro. Non è però previsto che tipo di ente debba assumere il controllo sulle attività di lobbying: un ente già esistente, o un organo ad hoc? Infine, relativamente al quadro regolatorio generale, è sottolineato l’interesse per il contesto locale sia dal punto di vista territoriale (se si è in presenza di accentramento o decentramento governativo, o se c’è un alto tasso di corporativismo) che sociale (tasso di professionalità dell’attività di lobbying, gruppi sociali presenti e attivi). La revisione annuale dei risultati della regolamentazione dal punto di vista del tasso di eticità e concorrenza dell’intero mercato nazionale è l’ultimo step per garantire un quadro regolamentare completo per la disciplina del lobbying. Link allo studio di Transparency International e alle opinioni in merito della Sunlight Foundation.

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