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Il governo Letta è pronto a regolamentare il lobbying. Ecco perché è una buona idea
Scritto il 2013-06-27 da lobbyingitalia su Italia

(Alberto Cattaneo) Il tema della regolamentazione della lobbying è centrale nell'agenda politica dell'esecutivo Letta e si stanno aspettando con grande curiosità i contenuti del disegno di legge, proprio in questi giorni in preparazione presso la presidenza del Consiglio. Le prime indiscrezioni parlano di un registro obbligatorio dei lobbisti, di norme contro il fenomeno delle revolving door e soprattutto di garanzie di partecipazione attiva da parte dei portatori d'interessi particolari ai processi legislativi. Al netto delle considerazioni di public policy (regolamentare le lobby dando loro un ruolo definito nel processo decisionale democratico sarebbe comunque un risultato di straordinaria importanza per l'intero sistema Paese) è interessante fare qualche valutazione da un punto di vista squisitamente economico.

Purtroppo dati precisi sul mercato del lobbying in Italia non ve ne sono. Proviamo allora a prendere i fatturati delle principali agenzie specializzate in lobbying, recentemente protagoniste di un incontro a Palazzo Chigi proprio per discutere sulla loro regolamentazione. L'analisi di bilancio (2011) delle prime otto società valorizzerebbe il mercato in poco meno di 10 milioni di euro di fatturato complessivo con il leader di mercato, Cattaneo Zanetto & Co. a circa 2,6 milioni di euro, FB Associati a 1,6 milioni, Open Gate Italia 1,3 milioni, Reti 1,2 milioni e Nomos con 1,1 milioni di euro e così via. I dati nel 2012 sono largamente incompleti: gli unici ad aver depositato i bilanci (Cattaneo Zanetto & Co. con 3,2 milioni di euro) e Reti con 845 mila euro non permettono di dire se il settore sia in crescita o meno rispetto al 2011. Rispetto, però, ai dati 2009 e 2010 si può comunque dire che il settore è sostanzialmente stabile. Se a questi numeri aggiungiamo il fatturato specifico in attività di lobbying delle società di pubbliche relazioni (il 4,7% del fatturato complessivo secondo una recente ricerca Assorel), che ammonta a circa 5,7 milioni di euro, stabile rispetto all'anno precedente, possiamo stimare che il mercato della consulenza in lobbying valga nel nostro Paese da 16 ai 20 milioni di euro.

È interessante fare un parallelo con un mercato di lobbying più maturo (e regolamentato). Il fatturato delle prime otto agenzie di lobbying negli Stati Uniti è stato nel 2011 di 163 milioni di dollari, cioè circa 16 volte il mercato italiano. Il leader di mercato, Patton Boggs, ha fatturato nel 2012 34 milioni di dollari, circa 10 volte il leader di mercato italiano. I grandi interessi privati spendono così poco per partecipare alle decisioni democratiche? Sembrerebbe di sì. O almeno investono poco in servizi professionali. Sapere, allora, quali siano i budget interni, di cui parte rilevante alimenta il sistema associativo, è impossibile. Si stima che le multinazionali investano circa l'1% del fatturato in spese di public affair (pr, eventi, sponsorizzazioni, lobbying). Se fosse vero, la somma degli investimenti interni delle aziende supererebbe notevolmente il fatturato dell'intero comparto delle agenzie di lobbying.

Da questa, seppur parziale, analisi emergono due considerazioni. La prima è che la regolamentazione del lobbying potrebbe garantire, come avvenuto in altri mercati regolamentati, nuove prospettive di crescita per le società del settore. Un sistema regolamentato aiuterebbe, da un lato, un più facile accesso ai budget aziendali, dall'altro, un'evoluzione dei comportamenti culturali della committenza rispetto al lavoro del lobbista passando da un approccio relazionale (chi conosci?) a uno manageriale/consulenziale (quale competenza hai?). La seconda considerazione è che ogni proposta di regolamentazione deve riguardare anche le attività di lobbying proprie dell'azienda e degli organi associativi, siano essi legati ad interessi economici, come il sistema confindustriale, o sociali per garantire sia una corretta interpretazione del fenomeno, sia per evitare distorsioni competitive e pericolose distinzioni tra lobbisti e lobbisti. (riproduzione riservata)

Fonte: Milano Finanza

La normativa austriaca si concentra sui consulenti di lobbying e le imprese, fornendo meno obblighi di comunicazione a gruppi professionali e pubblici, e quasi nessun requisito per le parti socialiNel luglio 2012 l'Austria ha approvato il suo primo atto legislativo volto a disciplinare il rapporto tra gruppi di interesse e titolari di cariche pubbliche. Criticità della normativa sono proprio le definizioni di lobbista e di attività di lobbying. Per quanto riguarda la prima, abbiamo un elenco approssimativo di soggetti non facilmente determinabili (questo spalancherebbe le porte ai faccendieri della politica); invece la seconda viene indicata come “contatto organizzato e strutturato con titolari di cariche pubbliche finalizzati ad influenzare il processo decisionale nell’interesse di un committente”, senza specificare cosa si intende per “influenzare” il processo decisionale, un termine che l’opinione pubblica potrebbe facilmente ricondurre ad atti di malaffare. Positiva la presenza di un registro elettronico con i dati facilmente accessibili a tutti; elemento che però contraddistingue la normativa è la presenza di una co-responsabilità tra chi svolge attività di lobbying e il committente, dopo che siano stati accertati inadempimenti inerenti gli obblighi di registrazione e successivi aggiornamenti.La normativa è stata inoltre analizzata secondo un sistema empirico, che ha permesso di valutare ogni elemento della regolamentazione sulla base di una scala di valori. Applicando la metodologia sviluppata dal Centre of Public Integrity (CPI), i ricercatori suggeriscono che la regolamentazione possa essere caratterizzata da diversi livelli di rigorosità, che essi definiscono come robustezza. Secondo il livello di robustezza, le leggi di lobbying possono essere classificate in bassa, media e alta regolamentazione (Chari et al 2010:.Ch. 4). Su questa base è stata analizzata la normativa sul lobbying austriaca[1].La normativa austriacaSecondo le disposizioni della normativa austriaca, i lobbisti hanno esigenze diverse a seconda della natura degli interessi che essi rappresentano. In realtà, i lobbisti professionisti, i lobbisti  interni che lavorano per le imprese, le associazioni professionali, i gruppi pubblici e le parti sociali sono soggetti a disposizioni diverse. Gli obblighi di informativa, le regole e le sanzioni sono più severe per i primi (in ordine decrescente) e più leggere per gli ultimi. Di conseguenza, il livello di solidità è, per esempio, più elevato per i lobbisti professionisti e i lobbisti interni, e inferiore per le associazioni professionali, i gruppi pubblici e le parti sociali. La normativa austriaca del 2012 ha istituito un registro obbligatorio e un insieme formale di regole tra cui i requisiti di registrazione, alcuni requisiti informativi di spesa e le sanzioni in caso di inadempienza.La definizione di lobbistal'articolo 4 della legge introduce una serie di definizioni volta a chiarire il concetto di attività di lobbying, stabilendo i confini di applicazione della normativa. La normativa riguarda società di consulenza di lobbying (Lobbying Agenturen), gruppi aziendali (Unternehmenslobbyisten), gruppi professionali (Kammern) e gruppi pubblici (Verbände). Tutti i rappresentanti di interesse assunti da questi attori sono sottoposti alle regole stabilite quando si cerca di influenzare titolari di cariche pubbliche.L’attività di lobbyingAlla luce di queste categorie di attori, l’attività di lobbying è definita come: "qualsiasi contatto organizzato e strutturato con titolari di cariche pubbliche finalizzati ad influenzare il processo decisionale nell'interesse di un committente" (articolo 4, paragrafo 1; 2012). La normativa riguarda sia l’organo legislativo che quello esecutivo, compreso anche  il personale burocratico e titolari di cariche pubbliche di enti territoriali. Nonostante la vasta copertura delle regole, la legge presenta una vasta gamma di eccezioni. In realtà, i gruppi di interesse religioso e territoriali  e gli studi legali sono esentati. Le parti sociali sono sottoposti a una serie limitata di requisiti di registrazione, prevista inoltre l'esenzione dalle disposizioni in materia di sanzioni e di accumulo di ruolo (articolo 2, paragrafo 2-4).Procedure di iscrizione individualeIl regolamento stabilisce differenti requisiti di registrazione in base alla natura del gruppo di interesse. La sezione A (suddivisa in A1 e A2) è dedicata alla consulenza di lobbying. La sezione B ai lobbisti interni delle imprese, mentre, rispettivamente, la sezione C e D alle associazioni professionali e gruppi di interesse pubblico. Le parti sociali sono soggetti a disposizioni particolari. Nella sezione A le consulenze di lobbying e i consulenti devono registrarsi prima di stabilire i contatti con titolari di cariche pubbliche, fornendo le seguenti informazioni sulla società di lobbying: nome, numero di impresa, indirizzo, sito web e inizio dell'esercizio sociale. Si richiedono anche una breve descrizione delle attività e la missione della società. Inoltre, la società di lobbying deve adottare un codice di condotta interno, dichiarare il volume delle operazioni del precedente esercizio finanziario, rivelare il numero di contratti di lobbying accettati e fornire il nome e la data di nascita dei lobbisti.Nella sezione A2 i consulenti di lobbying devono rivelare i loro contratti di lobbying dichiarando il nome, il numero di impresa, l'indirizzo, il sito e l’inizio dell’anno di attività  sia del committente che del cliente. L'oggetto del contratto di lobbying deve essere dichiarato. La sezione A2 non è pubblica, il Ministro della Giustizia ha accesso esclusivo alle informazioni. Le terze parti sono autorizzate ad avere accesso a questi dati con il consenso precedente dal committente e del consulente. La sezione B richiede ai lobbisti interni delle imprese di registrarsi prima di stabilire contatti con titolari di cariche pubbliche, fornendo i seguenti dati: il nome della società, il numero di impresa, indirizzo, sito web e inizio dell’anno finanziario, una breve descrizione delle attività e la missione della società, il nome e la data di nascita dei lobbisti. Le imprese devono anche rivelare i costi connessi all'attività di lobbying nel corso dell'esercizio precedente, se questi superano l'importo di 100.000 €. Le imprese devono adottare un codice di condotta interno per i lobbisti interni.Nelle sezioni C e D si richiede  alle associazioni professionali e alle associazioni di interesse pubblico la registrazione prima di stabilire i contatti con titolari di cariche pubbliche, fornendo i seguenti dati: il nome, l'indirizzo e il sito web dell'organizzazione, il numero di  rappresentanti di interessi che sono attivi e una stima delle spese relative alla attività di rappresentanza di interessi. Contrariamente alle consulenze di lobby e ai lobbisti interni delle imprese, le associazioni professionali e le associazioni di interesse pubblico non sono tenuti a fornire ogni tipo di informazione personale. I requisiti di registrazione si limitano alla fornitura di informazioni di carattere generale e di contatto dell'associazione. Ciò rappresenta una grande differenza in termini di trasparenza, in quanto i consulenti di  lobbying e le imprese devono rivelare una quantità superiore di dati.Rendicontazione delle spese e dei clientiIl regolamento non comporta la regolare presentazione di rapporti di spesa.  I consulenti di lobbying devono indicare il volume annuo di vendite relative alle attività di lobbying sotto sezione A1 e le imprese devono dichiarare se i costi relativi alla lobbying superano i 100.000 € di cui alla sezione B.Archiviazione elettronica e accesso pubblico al registroIl Ministero della Giustizia Austriaco, che rappresenta l'autorità competente, fornisce ai gruppi di interesse e consulenti la registrazione on line. L’accesso al registro è pubblico per le sezioni A1, B, C e D. La sezione A2 contenente informazioni sul contratto di lobbying tra committenti e consulenti è consultabile solo dal Ministero della Giustizia. L'accesso a questa sezione è esteso ad altre parti previa autorizzazione dei dichiaranti. Tale esenzione è legittimata dal legislatore attraverso la necessità di proteggere la privacy e gli interessi economici dei clienti, che possono soffrire potenziali perdite economiche dalla diffusione di informazioni.SanzioniL'Autorità competente è rappresentata dal Ministero della Giustizia, che ha il potere di imporre sanzioni. Chi svolge attività di lobbying senza essere registrato incorre in sanzioni pecuniarie di € 20.000 o € 60.000 per reiterazione. Le sanzioni per il mancato rispetto delle regole sono di € 10.000 o € 20.000 per reiterazione. Queste si applicano anche ai committenti, che sono co-responsabili per garantire la corretta manutenzione delle informazioni registrate. Il Ministro della Giustizia ha, inoltre, il potere di cancellare i dichiaranti dal registro in caso di non conformità o comportamenti scorretti. La cancellazione preclude ai lobbisti la registrazione per tre anni. Da sottolineare che disposizioni speciali  esentano le parti sociali dall'applicazione delle sanzioni. Questa particolare disposizione riduce drasticamente il campo di applicazione della normativa in termini di responsabilità quando si tratta di attività svolte dalle parti sociali.Le revolving-doorsIl legislatore ha deciso di tenere la questione revolving-door non regolamentata. Tuttavia, la legislazione tratta l’ipotesi di cumulo di ruoli. L'articolo 8 stabilisce l'incompatibilità tra lo status di titolare di carica pubblica e lobbista professionale. La scelta del legislatore è stata guidata dalla disposizione “cash-for-law” e dalla vicenda Telekom[2], che sottolineano il conflitto di interessi tra i due ruoli. Il campo di applicazione della disposizione revolving-door è comunque limitata. Date le esenzioni previste dalla legge, questo articolo riguarda solo una categoria limitata di lobbisti. Essa non si applica ai gruppi di lobbying interni, e rappresentanti di interessi di associazioni professionali, gruppi pubblici e le parti sociali. Il cumulo di ruoli di parlamentare e rappresentante di interessi di associazioni di imprese o sindacati è molto comune in Austria. Estendere tale disposizione alle parti sociali avrebbe potuto colpire molti membri del Parlamento.Conclusioni: trasparenza e partecipazione nella regolamentazione austriacaIn sintesi, Le diverse sezioni A, B, C e D hanno evidenziato la presenza di una variazione della rigidità della normativa tra i tipi di gruppi di interesse in termini di quantità di informazione che deve essere presentata. L'indice CPI è costruito applicando un punteggio su 48 domande sulle dimensioni di cui sopra[3]. L’indice è dato da una scala che va da 1 punto (robustezza minima) a 100 (robustezza massima). In altre parole, quanto più la legge di lobbying è vicina a 100, più robusta è la legislazione. Questa procedura è stata fatta per le sezioni A, B, C e D più per le disposizioni in materia di parti sociali. Come mostra la tabella 1, la legge di lobbying Austriaca è caratterizzata da una variazione di robustezza a seconda del tipo di gruppo di interesse.[4]Secondo la classificazione, la legislazione è medio-regolata nelle sezioni A e B sulla consulenza di lobbying e attori aziendali; e basso-regolata nella sezione C (associazioni di categoria) e D (gruppi pubblici), incluse le disposizioni in materia di parti sociali. In particolare, il divario di robustezza in termini di punteggio CPI tra le sezioni C e D e le disposizioni in materia di parti sociali è particolarmente grande (17 punti), il che significa che le disposizioni in materia di parti sociali garantiscono livelli sistematicamente più bassi di trasparenza e responsabilità rispetto alle altre sezioni. Esempi simili si possono trovare negli Stati Uniti e nella regolamentazione Canadese. Punteggio CPIClassificazione perChari et al.Sezione A  -Consulenti di lobbying32Medio-regolataSezione B – Lobbisti interni di azienda30Medio-regolataSezione C – Associazioni Professionali29Basso-regolataSezione D – Gruppi Pubblici29Basso-regolataParti Sociali17Basso-regolata  A cura di Francesco Rossi, studente del Laboratorio di Teorie e Tecniche del Lobbying Istituzionale, dipartimento di Giurisprudenza, LUMSA - Roma[1] Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 3 Implementing the OECD Principles for Transparency and Integrity in Lobbying[2] Gli scandali hanno colpito la politica austriaca nel 2011. Questi hanno coinvolto il MEP Ernst Strasser, scoperto ad accettare tangenti in cambio di promuovere una legislazione al Parlamento europeo (cash for law).  Sono stati dichiarati colpevoli politici e lobbisti per aver intascato fondi di dubbia provenienza relativamente al business della società Telekom Austria.[3] Domande relative alla disciplina della registrazione individuale,metodi di registrazione, rivelazione spese individuali, grado di trasparenza verso il pubblico.[4] Investigating lobbying laws Austria

Mondo - Lobbyingitalia

Il caso Guidi fa riesplodere la polemica sui faccendieri in Parlamento. È dal 1948 che la politica prova a regolarne l'attività. InutilmenteLobbisti senza legge. Il tentativo di cavalcare il «caso Guidi» per rafforzare la partecipazione referendaria è fallito. Il problema della regolamentazione delle lobby resta, però, di scottante attualità. L'ultimo «invito» a fare presto arriva in queste ore da «Riparte il futuro», uno dei principali soggetti animatori della piattaforma che punta a un Freedom of information act italiano e ad applicare il massimo della trasparenza anche al grande mercato delle influenze. «Visto il recente scandalo che ha toccato il ministro dello Sviluppo economico» evidenzia Federico Anghelè «il tema della rappresentanza degli interessi dovrebbe balzare in cima all'agenda politica. E invece il testo base sulla regolamentazione dell'attività di lobbying proposto dal senatore Orellana è ancora fermo in Commissione Affari Costituzionali e il termine per gli emendamenti viene continuamente posticipato». La richiesta di avere una legge sui lobbisti viene sollevata dall'inizio della Prima Repubblica. L'obiettivo è sempre lo stesso: individuare chiaramente chi sono, a chi si rivolgono, con quali mezzi cercano di influenzare la politica e quali sono i loro obiettivi. «L'opacità minaccia la qualità delle nostre leggi e favorisce fenomeni di corruzione e conflitti d'interessi». Per questo, spiegano, bisogna scuotere il governo e puntare a un intervento organico.Qualcosa di recente si è mosso a Montecitorio. La Giunta per il regolamento ha approvato la proposta di Pino Pisicchio, un codice etico meritorio che però si applica ovviamente solo alla Camera e non a tutte le istituzioni sulle quali la pressione dei lobbisti può essere esercitata (Senato, governo, ministeri, autorità indipendenti, regioni). La novità principale è il «registro dei soggetti che svolgono attività di relazione istituzionale nei confronti dei deputati», pubblicato sul sito Internet della Camera.L'aspetto particolare e paradossale è che sono gli stessi lobbisti a spingere per una seria regolamentazione del loro lavoro. «Veniamo periodicamente convocati in audizione in Parlamento» spiega Andrea Morbelli di Open Gate Italia. «Spieghiamo sempre la stessa cosa, ovvero che è fondamentale registrare tutti i portatori di interessi, dalle associazioni di categoria ai sindacati fino alle Onlus. Tutti devono essere censiti. Sono queste le regole che vengono adottate nel resto del mondo. Basta con l'amico del giaguaro e con le figure borderline. Bisogna distinguere tra il faccendiere, quello che vanta o millanta amicizia all'insegna dell'«a Fra' che te serve» e il lobbista che presenta studi e analisi per dialogare con le istituzioni essendo credibile come consulente strategico. Il paradosso è che ci siamo potuti registrare al Parlamento europeo, ma non in Italia».Sul tema, nell'attuale legislatura, sono stati presentati 18 progetti di legge. Dal 1948 al 2012, dalla I alla XVI legislatura, i disegni di legge in materia sono stati ben 51. Nessuno di questi è stato mai approvato e solo 6 sono stati esaminati dalle Commissioni competenti ma mai discussi in Assemblea. Molti movimenti si battono per la costituzione di un registro pubblico dei lobbisti e c'è anche chi chiede una agenda pubblica degli incontri tra politici e lobbisti dove ognuna delle parti sia vincolata a comunicare i dati relativi agli incontri svolti e i temi in discussione. Al Senato si riflette anche su come rendere pubblici gli emendamenti presentati in Commissione.I lobbisti - le società principali oltre Open Gate, sono Cattaneo & Zanetto, Reti, FB & Associati, Comin & Partners e Utopialab - non nascondono il sospetto che l'apparente impossibilità del legislatore di uscire da questa zona grigia serva a tutelare interessi consolidati. L'idea di fondo è che si voglia considerare legittimo e riconosciuto solo chi viene dal passato, sindacati in primis. Rifiutando di accettare che il piccolo mondo antico del Novecento è finito e il mondo della rappresentanza è definitivamente cambiato.Fabrizio De Feo, Il Giornale

Imprese - Lobbyingitalia

Lo scandalo ha messo in risalto l’immobilismo del Parlamento sulla regolamentazione delle lobby e del conflitto d’interessiScoppia il caso Guidi e la mancata regolamentazione dell’attività di lobby torna alla ribalta del dibattito politico e con essa anche la riforma delle norme in materia di conflitto di interessi.Il testo base sulle lobby (S. 1522 e conn.) giace da mesi in commissione Affari Costituzionali al Senato dove è stato continuamente posticipato il termine per la presentazione degli emendamenti senza poi fare alcun passo avanti. Circa un mese fa era stata avanzata l’ipotesi di trasferirlo direttamente all’interno del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (S. 2085), per consentirne un’accelerazione dell’iter, ma l’ipotesi è tramontata pare definitivamente.Alla fine di febbraio, invece, la Camera ha approvato in prima lettura una proposta di legge volta a superare l’attuale e contestatissima legge in materia di conflitto di interessi, emanata sotto il governo Berlusconi (C.275 e abb.). Il provvedimento, inoltrato all’altro ramo del Parlamento, non è ancora ancora calendarizzato.Ci si interroga adesso, di fronte alle vicende che hanno portato alle dimissioni del ministro dello Sviluppo economico, cosa sarebbe successo se questi due provvedimenti fossero già diventati legge.Se fosse stato operativo il registro di chi svolge attività di lobbying, il compagno della ex ministro Federica Guidi avrebbe dovuto e potuto esservi regolarmente iscritto ed avrebbe dovuto dichiarare in maniera trasparente i suoi scopi professionali e i suoi clienti. In questo caso il conflitto d’interessi sarebbe stato immediatamente evidente e, di conseguenza, sarebbe stato molto difficile coprire i motivi che hanno portato l’emendamento sotto i riflettori dei media.Il riconoscimento ed una buona regolamentazione delle lobby e norme chiare ed inequivocabili in materia di conflitto di interessi, potrebbero per il futuro impedire che clientelismo e nepotismo si instaurino in un sottobosco di opacità in cui è lecito far passare leggi in virtù di un’amicizia e non di un interesse pubblico.Fonte: Polit'xhttp://goo.gl/922bUZ

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