battista – LobbyingItalia http://www.lobbyingitalia.com Blog dedicato al mondo delle lobbies in modo chiaro e trasparente Wed, 18 May 2016 18:10:09 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.4.3 Legge sulle lobby, più trasparenza dai decisori pubblici: riformulato l’emendamento al ddl Concorrenza http://www.lobbyingitalia.com/2016/03/legge-sulle-lobby-emendamento-concorrenza/ Wed, 02 Mar 2016 11:17:29 +0000 http://lobbyingitalia.admin.comunicablog.it/?p=3176 Più trasparenza anche per i decisori pubblici e esatta definizione degli oneri statali derivanti dall’istituzione di un Registro dei lobbisti: sono queste le principali modifiche all’emendamento 47.0.9 al ddl Concorrenza, attualmente in discussione presso la 10a Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato.

L’emendamento, presentato dai senatori Orellana e Battista (Gruppo per le Autonomie), introduce un nuovo articolo 47-bis dal titolo “Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici“.

La riformulazione è arrivata dopo la pronuncia della Commissione Bilancio del Senato che nei giorni scorsi ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione – quello relativo all’equilibrio di bilancio – la prima formulazione (di cui potete trovare qui il testo: Emendamento lobby ddl Concorrenza_testo1_inammissibile).

Il nuovo testo presenta poche modifiche, una delle quali molto importante che va a colmare una lacuna del testo iniziale. Si tratta del nuovo comma 11, relativo agli obblighi di rendicontazione mensile degli incontri avvenuti con i lobbisti o portatori di interessi per i decisori pubblici . Inoltre, è introdotto l’obbligo di dichiarare la situazione patrimoniale e l’appartenenza a associazioni o movimenti:

11. Il decisore pubblico è tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, l’appartenenza ad associazioni o movimenti, nonché, con cadenza mensile, l’elenco dei rappresentanti di interessi incontrati nell’ambito della propria attività istituzionale. Il Comitato rende pubblici tali dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell’apposita sezione del sito internet dedicato.

E’ stato poi introdotto il comma 19, relativo alla definizione degli oneri derivanti dalle disposizioni relative all’istituzione del Registro dei portatori di interesse, di cui al comma 4. In particolare, gli oneri per lo Stato sono definiti in 500.000 euro a decorrere dal 2016, detratti dal Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2016:

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutati in 500.000 euro, a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Qui potete trovare il testo completo dell’emendamento riformulato, su cui la Commissione Bilancio deve ancora esprimersi: Emendamento lobby ddl Concorrenza_testo2. Al momento la Commissione ha sospeso il proprio giudizio su tutte le riformulazioni.

Impressioni: che il testo sia un buon passo in avanti verso una normativa nazionale sul lobbying è un dato di fatto. Segnale ancora più incoraggiante di una reale volontà politica di legiferare sul tema è la riformulazione e reiterazione dell’emendamento dopo la bocciatura del primo testo da parte della commissione Bilancio. Di certo sarebbe stato molto più ambizioso inserire previsioni già presenti in altri sistemi (in particolare quelli anglosassoni) come la specifica inclusione nei rappresentanti di interessi di ONG e associazioni di enti, l’inclusione della dicitura “portatori di interessi”, per evitare che ci si riferisca unicamente ai consulenti, il divieto di success fee tratto dalla normativa canadese, l’obbligo di consultazione telematica, l’introduzione di disposizioni provvisorie per far entrare subito in vigore le norme, l’eliminazione dell’esclusione dei giornalisti professionisti e pubblicisti.. Non è comunque da escludere che possano intervenire modifiche integrative al testo da parte del Relatore.

Ma il principio del “passo dopo passo” potrebbe fare al caso dei lobbisti, con l’approvazione di una legge che consentirebbe alla democrazia di svolgersi in modo più trasparente e partecipativo.

 

]]>
Regolamentare il lobbying? (Formiche.net) http://www.lobbyingitalia.com/2015/04/regolamentare-il-lobbying-formiche-net/ Mon, 20 Apr 2015 16:07:22 +0000 http://lobbyingitalia.admin.comunicablog.it/?p=2766 Che cosa prevede il disegno di legge Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici, del quale sono autori i senatori Orellana e Battista (ex M5S, ora rispettivamente Gruppo Misto e Autonomie)

Forse sarà “l’ennesimo tentativo non riuscito” di mettere le mani su un aspetto molto delicato e importante della nostra macchina legislativa. Eppure il dato inconfutabile è che questa volta esiste un testo base condiviso – si dice – tra le diverse proposte emerse nei mesi scorsi (una decina i DDL già presentati solo in questa legislatura).

E c’è una data, il 23 aprile, per presentare emendamenti e oltrepassare almeno il primo scoglio, ovvero il voto in Commissione Affari costituzionali al Senato. Il Disegno di legge Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici, del quale sono autori i senatori Orellana e Battista (ex M5S, ora rispettivamente Gruppo Misto e Autonomie), sembra davvero imprimere un’accelerata all’annoso tema della regolamentazione della rappresentanza di interessi.

Si tratterebbe, ove approvato, della creazione di un quadro regolatorio sui rapporti fra le Istituzioni e i gruppi di pressione, togliendoli dal cono d’ombra nel quale ora si trovano. Riconoscere innanzitutto istituzionalmente il lobbying e i lobbisti, e il loro ruolo, per fare sì che questi soggetti diventino formali interlocutori della politica sui temi che rappresentano.

Una legge importante, di cui l’Italia ancora non si è dotata, a differenza di altri Paesi dove il rapporto politica-lobby è pienamente compresa e regolamentata come parte del gioco democratico.

La proposta: un Registro dei lobbisti e un Comitato di controllo

Innanzitutto, il disegno di legge in questione istituisce un Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi presso Palazzo Chigi. Ruolo del Comitato, composto da quattro funzionari e che opportunamente prevede un ricambio dei componenti ogni quattro anni, è di gestire il Registro obbligatorio dei portatori di interesse. Ciascun portatore di interesse presenterà un proprio Codice di Condotta, posto al vaglio del Comitato (ma qui ci permettiamo di suggerire: perché non un Codice analogo per tutti?).

I soggetti iscritti al Registro avranno accesso a una Banca dati con le informazioni di interesse sui vari dossier normativi, ma soprattutto vedranno finalmente riconosciuta la prerogativa di poter partecipare ufficialmente all’attività legislativa con proposte di modifica, invio di note e analisi, richieste di incontro. Spunto interessante, la possibilità di partecipare alle attività di analisi e verifica dell’impatto della regolamentazione.

Le incompatibilità

Il disegno di legge affronta il tema delle incompatibilità, cercando di regolamentare innanzitutto il “revolving door”, fenomeno per cui dirigenti della Pubblica Amministrazione ed esponenti politici passano a ruoli decisionali in soggetti privati, portando con sé un prezioso e sensibile bagaglio di relazioni e informazioni.

Per loro, si istituirebbe un divieto di iscrizione al Registro per i due anni dalla data di cessazione dell’incarico pubblico. Troppo poco? Forse, ma il minimo accettabile è comunque garantito. Ciò che desta perplessità è invece il divieto di svolgere attività di rappresentanza di interessi imposto a giornalisti, pubblicisti o professionisti, iscritti all’Ordine.

Non si coglie in questa circostanza quale elemento debba precludere a chi scrive (o magari è solo iscritto all’ordine) di tutelare interessi particolari. Una modesta critica, che scaturisce anche dalla riflessione sulla complessità del mondo dell’informazione di oggi e sugli elastici confini ormai assunti dal giornalismo ai tempi del Web 2.0.

Gli articoli che riguardano le Sanzioni e l’Attività di vigilanza chiudono il Disegno di Legge che, per quanto migliorabile, ha l’indubbio merito di non approcciare la materia in termini punitivi (a differenza di alcune proposte che ad esempio attribuivano il coordinamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione, tradendo una certa diffidenza aprioristica nei confronti del lobbying).

Fonte: Giovanni Galgano, Public Affairs Advisors – Formiche.net

]]>