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Lobbying, le novità del regolamento in discussione a Montecitorio
Scritto il 2017-01-19 da Giovanni Gatto su Italia

Un luogo di raccolta per lobbisti e deputati, trasparenza, partecipazione: questi i principali punti della proposta di regolamento sull’accesso dei lobbisti a Montecitorio, di cui Lobbying Italia ha preso visione. Qualcosa in più di un primo passo?

Il “regolamento-Pisicchio” non è rimasto lettera morta. Su impulso della vice-presidente della Camera dei Deputati Marina Sereni (PD), che da almeno due anni sponsorizza l’idea di una regolamentazione del lobbying a piccoli passi, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati esaminerà una Proposta di deliberazione dell’Ufficio di Presidenza sull’attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei Deputati, di cui Lobbying Italia ha preso visione. Si tratta dell’attuazione della regolamentazione (sempre riservata ai lavori della Camera) approvata lo scorso 26 aprile 2016 presso la Giunta per il Regolamento, a cura dell’onorevole Pino Pisicchio (Gruppo Misto).

C’è tempo fino a giovedì 26 gennaio per la presentazione di emendamenti al testo, che dovrebbe essere esaminato a partire da inizio febbraio.

Definizioni: lobbying e portatori di interessi

In 7 articoli, viene delineata una serie di norme e regole nei confronti dei portatori di interessi particolari e di deputati e funzionari della Camera dei Deputati. La proposta dell’UdP dà attuazione al Registro dei rappresentanti di interessi previsto dalla regolamentazione Pisicchio, a cura del Collegio dei Questori (che già è l’organismo incaricato del controllo degli accessi ai locali di Montecitorio – elenco finora non pubblico). È contenuta anche una definizione dell’attività di lobbying, o rappresentanza di interessi:

ogni attività svolta nelle sedi della Camera dei deputati professionalmente dai soggetti di cui alla Regolamentazione attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati.

Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari”.

Il Registro: per tanti ma non per tutti

Importante la lista dei soggetti tenuti a iscriversi al Registro, che comprende:

  • organizzazioni sindacali e datoriali
  • organizzazioni non governative
  • imprese
  • gruppi di imprese
  • aziende
  • soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi
  • associazioni professionali
  • associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi
  • associazioni di consumatori

nonché ogni altro soggetto che intenda svolgere l'attività di lobbying. Interessante la previsione secondo cui la medesima disciplina si applica anche ai parlamentari cessati dal mandato ove intendano svolgere attività di rappresentanza di interessi.

Rimangono ancora esclusi dalla regolamentazione molti soggetti:

  • amministrazioni di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale
  • amministrazioni pubbliche
  • autorità di regolazione e garanzia
  • organizzazioni internazionali e sovranazionali
  • agenti diplomatici e funzionari consolari
  • partiti e movimenti politici
  • confessioni religiose.

I soggetti dovranno registrarsi online sul sito della Camera, fornendo una serie di dati comparabili a quelli forniti al MISE per la registrazione dei portatori di interesse. L’iscrizione va confermata ogni anno, pena cancellazione. Unica eccezione le organizzazioni sindacali e datoriali che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro, la cui registrazione – qualora effettuata – ha la stessa durata della legislatura.

Accesso ai locali della Camera: la lobby per i lobbisti

Entro 30 giorni dall’iscrizione, ogni lobbista iscritto ha diritto ad un tesserino d’ingresso di durata annuale. Presente una regola per scongiurare le revolving doors: non possono esservi iscritti soggetti che hanno ricoperto negli ultimi dodici mesi cariche di governo né svolto il mandato parlamentare.

Per le persone non fisiche iscritte (in pratica, società e altre organizzazioni) saranno disponibili al massimo due tesserini: una regola che sembra non prendere in considerazione le dinamiche interne ad alcuni tipi di soggetti (ad esempio, società di consulenza, associazioni o aziende dotate di un ufficio relazioni istituzionali numeroso) che impiegano più persone nell’attività di rappresentanza di interessi. Per rappresentanti di organizzazioni sindacati e datoriali sono disponibili 4 tesserini. Eventuali tesserini permanenti attualmente a disposizione (come quelli destinati alle società ex pubbliche) cessano di avere validità decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento.

“Divieto di sosta” per i lobbisti negli spazi antistanti le commissioni e le altre aule parlamentari. Per loro è prevista una stanza ad hoc, dotata di infrastrutture informatiche che consentano di seguire i lavori parlamentari. Anche qui vi sono delle limitazioni: il Collegio dei Questori, in via sperimentale, si riserva di mantenere disponibile la stanza solo per provvedimenti di particolare rilievo.

La Trasparenza: relazione annuale e sanzioni

Il 31 gennaio di ogni anno i soggetti registrati devono – tassativamente, pena esclusione dalla registrazione per 5 anni - presentare all’UdP una relazione annuale relativa all’attività di rappresentanza di interessi svolta nell’anno precedente. Ogni relazione è pubblicata sul sito internet della Camera.

La violazione degli obblighi posti dal regolamento comporta, a seconda dei casi, sospensione o cancellazione dal Registro. Il soggetto registrato può essere messo sotto indagine su richiesta di deputati o funzionari della Camera.

Pro e contro

Non si tratta di una rivoluzione, tuttavia è un passo in avanti, dopo quelli compiuti con il registro del MIPAAF (poi bloccato) e del MISE, per un riconoscimento della professione e professionalità dei lobbisti a livello nazionale. La normativa, che necessiterà sicuramente di un rodaggio di qualche mese prima di entrare a regime, mira a far emergere i professionisti dei public affairs e fare ulteriore chiarezza sul ruolo dei lobbisti nell’ordinamento.

Restano però alcuni punti critici, tra cui le modalità di accesso, gli incentivi alla registrazione, gli elementi da riportare nella relazione annuale.

Di certo, manca ancora una regolamentazione nazionale, organica e smart del fenomeno. La proliferazione di normative settoriali rischia di creare disomogeneità tra ordinamenti: si pensi ad esempio che il Senato, con le stesse funzioni e poteri della Camera, non ha adottato né ha in programma di adottare alcuna regolamentazione simile. Lo stesso può dirsi a livello ministeriale (solo il MISE ha un registro della trasparenza) o riguardo a ordinamenti locali (gli ultimi quelli regionali della Lombardia, della Puglia o del Comune di Milano).

Il problema riguarda l’adozione di standard differenti, che creano regole di comportamento e prassi istituzionali diverse, con conseguente spaesamento per operatori del settore e stakeholder decisionali.

Tra i dossier aperti del nuovo Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, potrebbe quindi tornare quello sulla regolamentazione nazionale del lobbying, tema da lei affrontato nel corso degli ultimi mesi di presidenza della commissione Affari Costituzionali del Senato, dove il ddl Lobby è “incagliato” in attesa di sviluppi, con un testo ormai desueto (è stato presentato nel giugno 2014 e la discussione è ferma dal giugno 2016).

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